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Società Operaia di Mutuo Soccorso
"Lodovico Boschieri"

 
 
Il primo Statuto della S.O.M.S.
 
 

 

Lo Statuto originario è stato approvato il 26 aprile 1914 avanti al Notaio Dr. Francesco Castagna di Cornuda e omologato dal Tribunale di Treviso il 18 maggio 1914.

Questo il testo.

TITOLO I
Denominazione e scopo della Società

Art. 1 - La Società Operaia di Crocetta Trevigiana delibera di prendere il nome di "Società Operaia di Mutuo Soccorso Boschieri Lodovico in Crocetta Trevigiana".

Art. 2 - Questa Società non prefiggendosi alcun fine politico o religioso, si propone gli scopi seguenti::

  1. provvedere ai bisogni reciproci dei Soci, qualora per malattia o disastro, siano resi impotenti al lavoro;
  2. provvedere una sovvenzione negli anni della vecchiaia o in caso di comprovata assoluta impotenza al lavoro per malattia od infermità incurabili;
  3. ricevere dai Soci in deposito fruttifero i loro risparmi; far loro dei prestiti dietro le necessarie garanzie;
  4. cooperare alla istruzione, al miglioramento morale dei Soci, allo sviluppo del lavoro e dell'industria;
  5. fondare nel proprio seno una scuola di disegno, arti e mestieri e una biblioteca di studi di avviamento all'agricoltura ed alle arti e mestieri, assegnando a queste due istituzioni una assistenza speciale e distinta.

TITOLO II
Classificazione dei Soci

Art. 3 - I Soci sono distinti in due categorie:

  1. Soci effettivi;
  2. Soci contribuenti;
  3. Soci onorari.

Art. 4 - Sono Soci effettivi quelli che, adempiendo ai doveri loro prescritti dal presente Statuto, fruiscono di tutti i vantaggi che la Società accorda.

Art. 5 - Sono Soci contribuenti quelli che, col pagamento di speciale contribuzione, procurano l'incremento della Società, senza fruire vei vantaggi pecuniari accordati ai Soci effettivi, in caso di malattie o cronicità.

Art. 6 - Se un Socio contribuente desidera passare nella categoria dei Soci effettivi, vi sarà ammesso con esenzione della tassa d'ingresso, purché appartenga alla Società da oltre un anno e siasi iscritto prima di aver compiuto gli anni 40 e non vi si oppongano le altre disposizioni per ammissione dei Soci effettivi.
Dal giorno dell'ammissione cessa in lui l'obbligo della quota dei Soci contribuenti, e corrisponde invece quella dei Soci effettivi secondo la sua età.
L'anzianità decorre dal giorno in cui si è iscritto quale Socio contribuente.

Art. 7 - Soci Onorari possono essere proclamati coloro che, per opere compiute, si sono resi  benemeriti in modo eminente dell'umanità, della Patria e del Sodalizio.

Art. 8 - I Soci onorari vengono proclamati tali dall'Assemblea generale con titolo gratuito.

TITOLO III
Ammissione, eliminazione ed espulsione dei Soci

Art. 9 - Le domande d'ammissione a Socio devono essere fatte al Consiglio d'Amministrazione sopra modulo stampato all'uopo, offerto dalla Presidenza e controfirmato da un Socio proponente.

Art. 10 - Per l'ammissione nella Società quali Soci occorre:

  1. non essere mai stato condannato per furto, truffa, attentato ai buoni costumi ed in generale per titoli infamanti; aver tenuto ognora onesta condotta;
  2. non aver impugnato le armi contro la Patria o disertato dall'esercito;
  3. essere di sana costituzione fisica, offrendo un certificato del medico;
  4. aver compiuto il 12° ano di età e non oltrepassato il 45° anno di età;
  5. saper leggere e scrivere, fatta eccezione eventualmente per coloro che, attesa l'età, non furono obbligati per legge alla istruzione;
  6. ottenere dal Consiglio d'Amministrazione, a scrutinio segreto, la maggioranza dei voti.

Art. 11 - Qualunque cittadino, di qualsiasi età e senza distinzione di sesso, che non abbia commesso azioni infamanti, può essere ascritto alla Società come Socio contribuente.
Per la sua ammissione basta una ordinanza del Presidente. Qualora però osti all'ammissione la prima parte di questo articolo, sarà chiamato a pronunciarsi il Consiglio d'Amministrazione.

Art, 12 - Saranno espulsi dalla Società:

1.    coloro che cadessero nei casi contemplati dalle lettere a) e b) dell'art. 10;

2.    coloro che avessero occultata maliziosamente una infermità cronica all'epoca della loro ammissione in Socieà, od avessero simulata una qualche malattia per lucrare il giornaliero sussidio;

3.    coloro che abbiano costretto la Società ad atti giudiziali per ottenere il soddisfacimento di obbligazioni da essi sottoscritte, o contratte con la medesima o tenuto una condotta riprovevole da rendersi indegni dall'appartenere ad un sodalizio.

Art. 13 - Se qualche richiedente si trovasse nel caso contemplato dall'alinea a) art. 10, purché abbia dato prova per 5 anni di non recidività e di ravvedimento, può essere accettato o riammesso Socio pagando doppia tassa di ammissione.
Il socio riammesso perde ogni diritto dell'anzianità precedentemente acquistata.

Art. 14 - Il Socio moroso di due mesi nei pagamenti sarà eliminato dei ruoli.
Questo articolo non ha nessun effetto per quei Soci che sono stati chiamato od accorrono volontari sotto le armi.
Questi Soci per tutto il tempo di servizio attivo militare, sono esenti da ogni dovere, continuando però ad essere iscritti nella Società e gli anni di anzianità decorrono a loro vantaggio.
Continuando il Socio nella contribuzione anche durante il servizio militare, nei casi di licenza temporanea per oggetto di salute, gli verrà corrisposto il sussidio.

Art. 15 - Il Socio che, per qualsiasi motivo, cessa di appartenere alla Società, perde ogni diritto ad indennizzo o ripetizione delle somme versate.

Art. 16 - Il Socio espulso non potrà far parte della Società, salvo il caso ricordato all'art. 12.
L'eliminato potrà presentarsi alle condizioni di nuovo Socio, senza qualsiasi diritto sulle somme precedentemente versate e sul tempo durante il quale restò precedentemente iscritto nella Società, pagando però una doppia tassa d'ammissione.

Art. 17 - Chi viene espulso, eliminato o non ammesso nella Società, potrà reclamare ai Sindaci per la revoca della deliberazione consigliare.

TITOLO IV
Doveri e diritti dei Soci

Art. 18 - Il Socio effettivo dovrà pagare:

L. 1.- sotto i 15 anni;
L. 2,50 dai 15 ai 25 anni;
L. 3 dai 25 ai 40 anni, come tassa di entrata
e L. 0,50 dai 12 ai 16 e L. 1.- dai 16 ai 45 anni, come tassa mensile.

Art. 19 - Il diritto a percepire il sussidio di malattia, per il Socio, decorre soltanto dopo che sia compiuto il sesto mese dalla sua iscrizione.

Art. 20 - Il sussidio decorre dal giorno in cui la malattia verrà notificata al Presidente,sempreché la malattia oltrepassi la durata di quattro giorni.
In caso di malattia i Soci percepiranno il sussidio giornaliero di L. 1.- per il decorso di due mesi. Se la malattia si protraesse oltre i due mesi, il Socio infermo percepirà il sussidio di centesimi 50 al giorno per gli altri due mesi.

Art. 21 - Non si paga alcun sussidio per malattie procurate per disoneste abitudini di vita, o di risse provocate dal Socio, e da accidenti causati da ubbriachezza o imprudenza.

Art. 22 - Il Socio per avere diritto al sussidio deve denunciare la sua malattia all'ufficio di Presidenza non più tardi del quinto giorno del suo incominciamento, mediante presentazione di un certificato medico, vidimato, ove occorra o lo creda opportuno la Presidenza, da un visitatore o da altre autorità.

Art. 23 - In caso di ritardo di denuncia di malattia, il Consiglio deciderà da quando decorre il sussidio e quando termina. La continuazione e la cessazione della malattia saranno constatate dall'attestato medico.

Art. 24 - Resta sospeso il sussidio ordinario ai Soci in caso di malattie epidemiche o contagiose, per le quali il Consiglio Direttivo provvederà a norma delle circostanze e possibilità finanziarie.

Art. 25 - Decade dal diritto al sussidio il Socio che manchi alle prescrizioni del medico, ritornando anzitempo al lavoro, o riprendendo in altro modo le abitudini di un uomo sano.

Art. 26 - Un Socio che dovesse andare all'ospedale o in altro luogo per farsi curare, ha diritto egualmente al sussidio, salvo sempre l'art. 22.

Art. 27 - Il Socio, che, malato fuori del suo paese, non può percepire il sussidio se non quando abbia presentato un certificato medico entro otto giorni dal principio della malattia, legalizzato ove non siavi un visitatore, dal Sindaco del luogo, e da rinnovarsi di otto in otto giorni.

Art. 28 - I Soci percepiscono l'intero sussidio a termini dell'art. 20, per due mesi, se tanto duri la malattia. Perdurando di oltre due mesi, il sussidio è ridotto alla metà per altri due mesi.

Art. 29 - Col 1° gennaio 1915 tutti i nuovi Soci iscritti sotto i 16 anni, contribuenti di conseguenza con centesimi 50 al mese, percepiranno in caso di malattia il sussidio giornaliero di centesimi 50 per il decorso di due mesi: se la malattia si protraesse oltre i due mesi, il Socio infermo percepirà il sussidio di centesimi 25 al giorno per altri due mesi.

Art. 30 - Quel Socio che avrà percepito l'intero sussidio non potrà essere nuovamente sussidiato se non dopo dieci mesi dall'ultimo giorno del sussidio.
La malattia si riterrà continua qualunque sia la sua natura, se dalla guarigione alla ricaduta non sono trascorsi sei mesi.
Il Consiglio Direttivo potrà sottoporre ad una visita medica il Socio che ha percepito l'intero sussidio.
In caso di dichiarazione di cronicità il Socio, pur rimanendo inscritto al Sodalizio, sarà esonerato dal pagamento delle contribuzioni, ma non avrà diritto ad altro sussidi all'infuori di quello che il Consiglio Direttivo, a domanda dell'interessato, se vi saranno i fondi di cassa, elargirà in via straordinaria e per una volta tanto.
Qualora poi, per ragioni imprevedute, il Socio già dichiarato cronico guarisse perfettamente, dovrà pagare nuovamente le contribuzioni mensili, ritornando a godere i benefici degli altri Soci.
Sarà però assolutamente necessario che egli provi la perfetta guarigione con certificato del medico curante e con quello di altro Sanitario quando il Consiglio Direttivo lo creda opportuno.

TITOLO V
Cronicità

Art. 31 - La società promuoverà con ogni mezzo l'inscrizione dei propri Soci alla Cassa Nazionale di Previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, istituita con la legge 17 luglio 1898, n. 350.
I Soci inscritti alla Cassa Nazionale di Previdenza avranno la pensione annua che la stessa sarà per corrispondenza.
I Soci d'età superiore ai 45 anni che non si inscrivano alla Cassa Nazionale di Previdenza, avranno diritto ad una pensione annua di L. 50 quando avranno raggiunto l'età di anni 65.
Tale pensione non sarà trasmissibile e cesserà quindi alla morte del Socio.

TITOLO VI
Del patrimonio sociale

Art. 32 - La Società provvede ai suoi impegni colle entrate provenienti dalle tasse d'ammissione, dalle contribuzioni sociali, dai frutti di capitale, da tutti gli utili derivanti da aziende speciali che la Società abbia assunto o sia per assumere, da lasciti o donazioni eventuali,  le quali tutte costituiscono il patrimonio sociale, che non appartiene ai Soci individualmente, ma all'intera Società quale Ente Morale.
Esso è affidato al Consiglio Direttivo, con a capo il Presidente della Società, il quale potrà investirlo nel modo che crederà più utile e conveniente per la Società stessa.

Art. 33 - La Società s'interdice operazioni aleatorie o qualsiasi distrazione di fondi a scopi diversi da quelli indicati nel presente Statuto.

TITOLO VII
Rappresentanza

Art. 16 - La Società è rappresentata da un Consiglio Direttivo personalmente e solidamente responsabile, a mente dell'art. 5 della legge 15 aprile 1886, il quale è composto di:

  • un Presidente
  • due Vice Presidenti;
  • dodici Consiglieri.

Vi saranno inoltre un Segretario, da un Cassiere, un Comitato di Sindaci Sindaci due effettivi e tre supplenti), dieci Visitatori e un Medico.
Potranno, per speciali benemerenze verso la Società, essere nominati Presidenti Onorari e Soci Benemeriti.
I primi possono intervenire e presiedere di preferenza, in ragione di anzianità di nomina, le sedute del Consiglio d'Amministrazione e dell'Assemblea, i secondi intervenire a quelle dell'Assemblea.

Art. 35 - Le nomine dei componenti il Consiglio si faranno nelle adunanze generali, a maggioranza assoluta di voti ed a scrutinio segreto.
Restano esclusi dalla votazione a qualsiasi carica i minorenni. Il Presidente e  due Vice Presidenti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 36 - Non possono essere contemporaneamente membri del Consiglio gli ascendenti e discendenti, i fratelli, il suocero ed il genero.

Art. 37 - I Consiglieri durano in carica tre anni, si rinnovano per un terzo ogni anno e sono sempre rieleggibili: però trascorso il secondo triennio di carica continua, i Consiglieri non potranno venire rieletti se non dopo un anno di intervallo.
Dopo l'elezione generale, la scadenza nei primi due anni è determinata dalla sorte, ed in appresso dall'anzianità.

Presidenza

Art. 38 - Il Presidente rappresenta la Società in confronto dei terzi ed anche in giudizio; convoca e  presiede le adunanze generali ordinarie e straordinarie dei Soci e le adunanza del Consiglio Direttivo con obbligo di far tenere le lettere d'invito almeno 24 ore prima dell'adunanza; cura l'eseguimento delle prese deliberazioni; rilascia i mandati di pagamento per sussidi e per le spese ordinarie e straordinarie debitamente autorizzate; prende, nei casi d'urgenza e nell'interesse sociale, gli opportuni provvedimenti salvo ad informare il consiglio per la sanatoria nella prima adunanza; sopraintende al buon andamento dell'Amministrazione, del patrimonio sociale e all'osservanza del presente Statuto.

Art. 39 - I due Vice Presidenti assistono il Presidente nella trattazione degli affari ordinari e lo sostituiscono nei casi d'assenza, impedimento o rinunzia alla carica.

Consiglio Direttivo

Art. 40 - Il Consiglio Direttivo sorveglia il buon andamento del Sodalizio; ne amministra il patrimonio nel modo più sicuro e vantaggioso; procede alla nomina del Segretario, del Vice Segretario, del Cassiere e del Medico; delibera, infine sopra tutti gli affari d'interesse della Società e compila il Regolamento per l'istituzione del servizio Depositi e Prestiti.

Art. 41 - Le adunanze saranno legali solo quando intervenga la maggioranza dei componenti il Consiglio e le deliberazioni sono valide se prese a maggioranza di voti.

Art. 42 - In seconda convocazione tali adunanze saranno legali qualunque sia il numero degli intervenuti.
Il Consigliere che non interviene all'adunanza per tre volte consecutive senza giustificato impedimento, da riconoscersi dal Consiglio, si avrà per dimissionario.

Art. 43 - Nelle riunioni del Consiglio Direttivo il Segretario, Vice Segretario e Cassiere non hanno diritto di voto deliberativo, ma soltanto consultivo, e sempreché non si tratti di questioni di loro personale interesse.

Art. 44 - Le votazioni seguiranno per alzata e seduta le quante volte non si tratti di interessi o questioni di persone, nel qual caso la votazione avrà luogo a scrutinio segreto.

Art. 45 - Alle adunanze del Consiglio avranno diritto di intervenire tutti i Soci, eccettuato il caso che si tratti di interesse loro personale.
I Soci dovranno stare con rispetto ed in silenzio.

Art. 46 - Il Consiglio assegna al Medico e al Segretario un'annua gratificazione estensibile a L. 100.-
Tale gratificazione verrà aumentata di L. 25 ogni qualvolta il numero dei Soci, a partire dal numero attuale di 208, ascenda a 50 Soci in più.
I membri del Consiglio si asterranno dal prendere parte alle deliberazioni che riguardano interessi propri o dei loro parenti nelle persone indicate all'art. 37.

Del Segretario

Art. 26 - Il Segretario, colla collaborazione del Vice Segretario, tiene la corrispondenza che sarà firmata dal Presidente e da lui controfirmarla; è incaricato della tenuta dei registri della Società e controfirma i mandati di pagamento; mette in evidenza nella stanza della Società l'elenco dei Soci, i nomi dei membri del Consiglio Direttivo e delle altre cariche della Società; spedisce gli avvisi per le adunanze tanto dei Soci che Consiglio Direttivo, enunciando gli oggetti da trattarsi; redige i processi verbali delle adunanze del Consiglio Direttivo, di quelle generali dei Soci, ritirando sui primi le firme del Consigliere Anziano; prepara il bilancio ed il rendiconto annuale; ha  voto consultivo in tutte le deliberazioni; tiene l'elenco dei Soci effettivi, contribuenti, onorari; nota il movimento degli ammessi e degli uscenti; disimpegna il carteggio, di qualunque specie ed eseguisce in ogni cosa le disposizioni del Presidente.
In qualità di contabile disimpegna le operazioni di prestiti e risparmi, tiene in perfetta regola tutti i registri per eseguire in qualunque tempo la verifica di cassa; attende a tutto che gli viene ordinato dal Consiglio per regolare il buon andamento nell'azienda sociale.

Del Cassiere

Art. 48 - Il Cassiere custodisce, sotto la sua responsabilità, gli effetti, i libretti dei conti correnti, i titoli di rendita, i valori ed il contante a lui affidato proveniente dalle entrate ordinarie e straordinarie della Società, dal deposito dei privati risparmi e dei conti correnti con Istituti di credito. Sarà obbligo del Cassiere tenere un registro giornale pel movimento di cassa, credito e debito; uno scadenziario degli effetti in riscossione ed in pagamento e tutti i registri occorrenti pel regolare servizio e di presentarli ad ogni richiesta del Consiglio e dei Sindaci per la revisione dei titoli e la verifica di Cassa, senza che possa opporre ragioni in contrario.
Il Cassiere, a richiesta del Consiglio, sarà tenuto a dare cauzione nel modo che verrà stabilito e in proporzione del capitale che gli verrà affidato.

Dei Sindaci

Art. 49 - I Sindaci, in numero di due effettivi e tre supplenti, vengono eletti dall'Assemblea, durano in carica un anno e possono essere rieletti. Procedono alla verifica di cassa a loro talento, esaminano e controllano i registri e gli atti tutti della Società, osservando se siano state eseguite le disposizioni statutarie e le deliberazioni del Consiglio e dell'Assemblea

Art. 50 - Alla fine di ogni anno rivedono i resoconti, apponendovi, se in regola, il loro visto ed emettendo per iscritto un particolareggiato giudizio sulla gestione, da comunicarsi all'Assemblea generale.
Possono intervenire alle adunanze consigliari solo con voto consultivo. Devono insinuare protesta ogni qualvolta credessero violate le prescrizioni statutarie ed il buon andamento della Società.
Ricevono i reclami dei Soci e s'interpongono per comporre le controversie.

Dei Visitatori

Art. 51 - I Visitatori vengono nominati dal Consiglio Direttivo, durano in carica tre anni e possono essere rieletti.
Ad ognuno di essi sarà assegnato il proprio riparto.

Art, 52 - Essi verranno notiziati dei casi di malattia dai singoli Soci interessati.
Dovranno, in concorso del Medico, constatare la esistenza della malattia e quando cessi il bisogno del sussidio, praticando, ove lo credessero opportuno, anche visite straordinarie.

Art. 53 - Essi si rivolgeranno al Consiglio Direttivo per ogni eventuale insorgenza e dovranno, previo invito, intervenire alle sedute del Consiglio stesso allo scopo di porgere le informazioni di cui venissero richiesti.

Del Medico

Art. 54 - Il Medico, eletto dal Consiglio, dura in carica tre anni e può essere rieletto.
E' retribuito con una gratificazione annua a termini dell'art. 47.

Art. 55 - Si presterà, dietro invito del Consiglio, all'esame dei Soci effettivi e visiterà i Soci ammalati a richiesta dei medesimi o del visitatore, rilasciando analogo certificato.
I certificati di malattia dovranno indicare il giorno in cui ebbe principio e sarà cura del Medico stabilire chiaramente se l'ammalato debba essere sussidiato.

Degli Esattori

Art. 56 - Gli Esattori vengono nominati dal Consiglio, durano in carica tre anni e potranno essere riconfermati, sempreché il loro operato non abbia dato luogo a reclami.

Art. 57 - E' in facoltà del Consiglio il loro licenziamento per gravi motivi.

Art. 58 - Gli Esattori hanno l'obbligo di portarsi da ciascun Socio possibilmente una volta al mese onde riscuotere la tassa dovuta, rilasciando corrispondente quietanza dal bollettario a matrice che sarà vidimato su ciascun foglio dal Presidente. Effettueranno poi il versamento al Cassiere alla fine di ogni mese.
Dovranno restituire al Segretario i bollettari di esazione e uno spoglio degli stessi, da cui risulti i pagamenti fatti da ogni singolo Socio ogni anno e non più tardi del 31 dicembre.
Dovranno inoltre rispondere del loro operato al Consiglio Direttivo ogni qualvolta ne venissero richiesti.

Art. 59 - Il Segretario, il Vice Segretario e Cassiere dipendono dal Consiglio Direttivo, il quale li nomina, ne determina lo stipendio, li sospende e revoca con la norma e nei casi stabiliti dal Regolamento.

Assemblea Generale

Art. 60 - L'Assemblea generale sarà convocata ordinariamente due volte all'anno; la prima alla fine di dicembre per la nomina delle cariche la seconda entro il primo trimestre dell'anno per la approvazione del conto morale e finanziario e per discutere sugli altri oggetti che verranno messi all'ordine del giorno.
Le convocazioni generali seguiranno, oltre che per invito personale, anche con avvisi da affiggersi in luoghi pubblici.
L'Assemblea generale potrà poi venire convocata straordinariamente ogni qualvolta lo richiesta l'interesse della Società od un quinto dei Soci ne faccia Domanda.

Art. 61 - Nella domenica successiva alla nomina delle cariche, il Consiglio Direttivo della Società verrà convocato per la proclamazione degli eletti.

Art. 62 - Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea generale è necessaria la presenza di un quinto almeno dei Soci effettivi e la maggioranza dei voti.

Art. 63 - Nessuna carica nelle sedute consigliari nè in quelle dell'Assemblea, potrà farsi rappresentare da altro Socio.

Art. 64 - Il Socio che desiderasse fare una proposta la cui trattazione fosse di competenza dell'Assemblea, dovrà almeno un mese prima della convocazione averla presentata all'ufficio di Presidenza per l'opportuna valutazione ed inserzione nell'ordine del giorno.

Art. 65 - Qualora non trattisi di elezioni o di questioni di persone, le deliberazioni verranno prese per alzata e seduta, o per appello nominale a richiesta.

Art. 66 - L'Assemblea generale ogni anno determinerà la somma da erogarsi per la cronicità di quei Soci che non potranno iscriversi alla Cassa Nazionale di Previdenza, tenuto fermo che la somma complessiva annua disponibile non ecceda il quarto del civanzo netto ricavato dalla Società nell'anno precedente.

TITOLO VIII
Disposizioni Generali

Art. 67 - La Società ha una bandiera propria coi colori nazionali e col simbolo della fratellanza, da esporsi in occasione delle adunanze generali e quando la Società sia solennemente rappresentata.
La bandiera è affidata alla custodia del Consiglio.
Nelle circostanze prescritte sarà portata da un Socio annualmente delegato dal Consiglio.

Art. 68 - La Società non potrà sciogliersi volontariamente, ma in caso di scioglimento forzato il patrimonio Sociale, compresi i mobili, la libreria, i registri e gli atti tutti della Società verranno affidati al Comune locale, a cui sarà raccomandata la buona custodia ed amministrazione.
Tre delegati nominati dal Consiglio Comunale di Crocetta Trevigiana e scelti nella classe artigiana, coopereranno colla rappresentanza comunale alla amministrazione del patrimonio della Società disciolta.
Con gli interessi di tale patrimonio si dovrà provvedere ai sussidi per cronicità in corso ed alle pensioni per la vecchiaia nella misura che sarà per allora fissata a quei Soci che ne avranno acquistato il diritto all'atto dello scioglimento della Società.
Restando somme d'interessi disponibili dopo le accennate erogazioni, queste verranno dispensate in soccorsi ad ammalati poveri, con speciale riguardo ai già Soci, in proporzione per frazione del Comune al numero dei Soci ad essi appartenenti nell'ultimo anno di esistenza della Società.

Art. 69 - Costituendosi una nuova Società operaia con gli stessi scopi ed indirizzo, il patrimonio, la libreria e l'archivio passeranno di diritto alla nuova Associazione dopo tre anni di sua esistenza, purchè riesca costituita da un numero non inferiore a 200 Soci ed abbia accumulato un patrimonio di almeno L. 3.000.
In nessun caso però la nuova Società potrà deliberare la ripartizione del fondo fra i Soci, intendendosi che la erogazione segua perpetuamente nei modi sopra indicati.

Art. 70 - Per gli effetti degli articolo 69 e 70 (Nota: probabilmente è un errore e gli articoli che dovrebbero essere indicati dovrebbero essere il 68 e il 69), la Società si affida alla tutela e sorveglianza del Municipio locale.

Art. 71 - Per eventuali modificazioni al presente Statuto l'Assemblea non potrà deliberare che coll'intervento di due terzi dei Soci iscritti e le deliberazioni non saranno valide se non avranno il suffragio di due terzi degli intervenuti.

Funerali

Art. 72 - La Società dovrà intervenire con una rappresentanza e con la propria bandiera all'accompagnamento in morte di un Socio, previa pubblicazione di analogo invito.

TITOLO IX
Disposizioni transitorie

Art. 73 - Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al presente Statuto.

Art. 74 - Per tutti i casi non previsti o non stabiliti dal presente Statuto e relativo Regolamento, provvederanno speciali deliberazioni del Consiglio direttivo purché non contrarie ai principi generali ed allo scopo dello Statuto.

Art. 75 - I Soci aventi oltre i 40 anni e sino ai 45 potranno essere ammessi pagando oltre le quote d'entrata e mensili stabilite per quelli effettivi, dai 25 ai 40 anni di cui all'art. 18 anche le seguenti contribuzioni straordinarie:

  • dai 40 ai 42 anni L. 5.-
  • dai 42 ai 45 anni L. 10.-

La tassa d'inscrizione e quella straordinaria per i Soci aventi oltre 40 anni, potranno venir pagate in sei mesi dalla data dell'approvazione dello Statuto.

Art. 76 - Chi non si porrà in regola colla tassa d'inscrizione e quella straordinaria decadrà da Socio.

Letto  ed approvato dall'Assemblea generale in precedenza all'atto costitutivo il 26 aprile 1914.


Preso atto del testo definitivo omologato dal Tribunale in seduta 7 giugno 1914

IL PRESIDENTE ONORARIO
Casellato Elvidio

IL PRESIDENTE EFFETTIVO
Derni Pietro
IL VICE PRESIDENTE
Munari Angelo

I CONSIGLIERI
Brambilla giuseppe
Buogo Matteo
De Grandis Massimiliano
Poloniato Antonio
Poloniato Giuseppe
Saccol Ottavio
Rostirolla Don Luigi

I SINDACI
Gallina Eugenio
Luzzi Luigi
Manzioli Vincenzo
IL TESORIERE
Chiaventone Luigi

IL SEGRETARIO
Fantinato Girolamo