Il
primo Statuto della S.O.M.S. |
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Lo Statuto originario è stato approvato il 26 aprile 1914 avanti al Notaio Dr. Francesco Castagna di Cornuda e omologato dal Tribunale di Treviso il 18 maggio 1914. Questo il testo. TITOLO
I Art. 1 - La Società Operaia di Crocetta Trevigiana delibera di prendere il nome di "Società Operaia di Mutuo Soccorso Boschieri Lodovico in Crocetta Trevigiana". Art. 2 - Questa Società non prefiggendosi alcun fine politico o religioso, si propone gli scopi seguenti::
TITOLO
II Art. 3 - I Soci sono distinti in due categorie:
Art. 4 - Sono Soci effettivi quelli che, adempiendo ai doveri loro prescritti dal presente Statuto, fruiscono di tutti i vantaggi che la Società accorda. Art. 5 - Sono Soci contribuenti quelli che, col pagamento di speciale contribuzione, procurano l'incremento della Società, senza fruire vei vantaggi pecuniari accordati ai Soci effettivi, in caso di malattie o cronicità. Art. 6 - Se
un Socio contribuente desidera passare nella categoria dei Soci effettivi,
vi sarà ammesso con esenzione della tassa d'ingresso, purché appartenga
alla Società da oltre un anno e siasi iscritto prima di aver compiuto
gli anni 40 e non vi si oppongano le altre disposizioni per ammissione
dei Soci effettivi. Art. 7 - Soci Onorari possono essere proclamati coloro che, per opere compiute, si sono resi benemeriti in modo eminente dell'umanità, della Patria e del Sodalizio. Art. 8 - I Soci onorari vengono proclamati tali dall'Assemblea generale con titolo gratuito. TITOLO
III Art. 9 - Le domande d'ammissione a Socio devono essere fatte al Consiglio d'Amministrazione sopra modulo stampato all'uopo, offerto dalla Presidenza e controfirmato da un Socio proponente. Art. 10 - Per l'ammissione nella Società quali Soci occorre:
Art. 11 -
Qualunque cittadino, di qualsiasi età e senza distinzione di sesso, che
non abbia commesso azioni infamanti, può essere ascritto alla Società
come Socio contribuente. Art, 12 - Saranno espulsi dalla Società: 1. coloro che cadessero nei casi contemplati dalle lettere a) e b) dell'art. 10; 2. coloro che avessero occultata maliziosamente una infermità cronica all'epoca della loro ammissione in Socieà, od avessero simulata una qualche malattia per lucrare il giornaliero sussidio; 3. coloro che abbiano costretto la Società ad atti giudiziali per ottenere il soddisfacimento di obbligazioni da essi sottoscritte, o contratte con la medesima o tenuto una condotta riprovevole da rendersi indegni dall'appartenere ad un sodalizio. Art. 13 - Se
qualche richiedente si trovasse nel caso contemplato dall'alinea a) art.
10, purché abbia dato prova per 5 anni di non recidività e di ravvedimento,
può essere accettato o riammesso Socio pagando doppia tassa di ammissione. Art. 14 -
Il Socio moroso di due mesi nei pagamenti sarà eliminato dei ruoli. Art. 15 - Il Socio che, per qualsiasi motivo, cessa di appartenere alla Società, perde ogni diritto ad indennizzo o ripetizione delle somme versate. Art. 16 -
Il Socio espulso non potrà far parte della Società, salvo il caso ricordato
all'art. 12. Art. 17 - Chi viene espulso, eliminato o non ammesso nella Società, potrà reclamare ai Sindaci per la revoca della deliberazione consigliare. TITOLO
IV Art. 18 - Il Socio effettivo dovrà pagare: L. 1.- sotto i 15
anni; Art. 19 - Il diritto a percepire il sussidio di malattia, per il Socio, decorre soltanto dopo che sia compiuto il sesto mese dalla sua iscrizione. Art. 20 -
Il sussidio decorre dal giorno in cui la malattia verrà notificata al
Presidente,sempreché la malattia oltrepassi la durata di quattro giorni. Art. 21 - Non si paga alcun sussidio per malattie procurate per disoneste abitudini di vita, o di risse provocate dal Socio, e da accidenti causati da ubbriachezza o imprudenza. Art. 22 - Il Socio per avere diritto al sussidio deve denunciare la sua malattia all'ufficio di Presidenza non più tardi del quinto giorno del suo incominciamento, mediante presentazione di un certificato medico, vidimato, ove occorra o lo creda opportuno la Presidenza, da un visitatore o da altre autorità. Art. 23 - In caso di ritardo di denuncia di malattia, il Consiglio deciderà da quando decorre il sussidio e quando termina. La continuazione e la cessazione della malattia saranno constatate dall'attestato medico. Art. 24 - Resta sospeso il sussidio ordinario ai Soci in caso di malattie epidemiche o contagiose, per le quali il Consiglio Direttivo provvederà a norma delle circostanze e possibilità finanziarie. Art. 25 - Decade dal diritto al sussidio il Socio che manchi alle prescrizioni del medico, ritornando anzitempo al lavoro, o riprendendo in altro modo le abitudini di un uomo sano. Art. 26 - Un Socio che dovesse andare all'ospedale o in altro luogo per farsi curare, ha diritto egualmente al sussidio, salvo sempre l'art. 22. Art. 27 - Il Socio, che, malato fuori del suo paese, non può percepire il sussidio se non quando abbia presentato un certificato medico entro otto giorni dal principio della malattia, legalizzato ove non siavi un visitatore, dal Sindaco del luogo, e da rinnovarsi di otto in otto giorni. Art. 28 - I Soci percepiscono l'intero sussidio a termini dell'art. 20, per due mesi, se tanto duri la malattia. Perdurando di oltre due mesi, il sussidio è ridotto alla metà per altri due mesi. Art. 29 - Col 1° gennaio 1915 tutti i nuovi Soci iscritti sotto i 16 anni, contribuenti di conseguenza con centesimi 50 al mese, percepiranno in caso di malattia il sussidio giornaliero di centesimi 50 per il decorso di due mesi: se la malattia si protraesse oltre i due mesi, il Socio infermo percepirà il sussidio di centesimi 25 al giorno per altri due mesi. Art. 30 - Quel
Socio che avrà percepito l'intero sussidio non potrà essere nuovamente
sussidiato se non dopo dieci mesi dall'ultimo giorno del sussidio. TITOLO
V Art. 31 -
La società promuoverà con ogni mezzo l'inscrizione dei propri Soci alla
Cassa Nazionale di Previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai,
istituita con la legge 17 luglio 1898, n. 350. TITOLO
VI Art. 32 -
La Società provvede ai suoi impegni colle entrate provenienti dalle tasse
d'ammissione, dalle contribuzioni sociali, dai frutti di capitale, da
tutti gli utili derivanti da aziende speciali che la Società abbia assunto
o sia per assumere, da lasciti o donazioni eventuali, le quali tutte
costituiscono il patrimonio sociale, che non appartiene ai Soci individualmente,
ma all'intera Società quale Ente Morale. Art. 33 - La Società s'interdice operazioni aleatorie o qualsiasi distrazione di fondi a scopi diversi da quelli indicati nel presente Statuto. TITOLO
VII Art. 16 - La Società è rappresentata da un Consiglio Direttivo personalmente e solidamente responsabile, a mente dell'art. 5 della legge 15 aprile 1886, il quale è composto di:
Vi saranno inoltre
un Segretario, da un Cassiere, un Comitato di Sindaci Sindaci due effettivi
e tre supplenti), dieci Visitatori e un Medico. Art. 35 -
Le nomine dei componenti il Consiglio si faranno nelle adunanze generali,
a maggioranza assoluta di voti ed a scrutinio segreto. Art. 36 - Non possono essere contemporaneamente membri del Consiglio gli ascendenti e discendenti, i fratelli, il suocero ed il genero. Art. 37 -
I Consiglieri durano in carica tre anni, si rinnovano per un terzo ogni
anno e sono sempre rieleggibili: però trascorso il secondo triennio di
carica continua, i Consiglieri non potranno venire rieletti se non dopo
un anno di intervallo. Presidenza Art. 38 - Il Presidente rappresenta la Società in confronto dei terzi ed anche in giudizio; convoca e presiede le adunanze generali ordinarie e straordinarie dei Soci e le adunanza del Consiglio Direttivo con obbligo di far tenere le lettere d'invito almeno 24 ore prima dell'adunanza; cura l'eseguimento delle prese deliberazioni; rilascia i mandati di pagamento per sussidi e per le spese ordinarie e straordinarie debitamente autorizzate; prende, nei casi d'urgenza e nell'interesse sociale, gli opportuni provvedimenti salvo ad informare il consiglio per la sanatoria nella prima adunanza; sopraintende al buon andamento dell'Amministrazione, del patrimonio sociale e all'osservanza del presente Statuto. Art. 39 - I due Vice Presidenti assistono il Presidente nella trattazione degli affari ordinari e lo sostituiscono nei casi d'assenza, impedimento o rinunzia alla carica. Consiglio Direttivo Art. 40 - Il Consiglio Direttivo sorveglia il buon andamento del Sodalizio; ne amministra il patrimonio nel modo più sicuro e vantaggioso; procede alla nomina del Segretario, del Vice Segretario, del Cassiere e del Medico; delibera, infine sopra tutti gli affari d'interesse della Società e compila il Regolamento per l'istituzione del servizio Depositi e Prestiti. Art. 41 - Le adunanze saranno legali solo quando intervenga la maggioranza dei componenti il Consiglio e le deliberazioni sono valide se prese a maggioranza di voti. Art. 42 -
In seconda convocazione tali adunanze saranno legali qualunque sia il
numero degli intervenuti. Art. 43 - Nelle riunioni del Consiglio Direttivo il Segretario, Vice Segretario e Cassiere non hanno diritto di voto deliberativo, ma soltanto consultivo, e sempreché non si tratti di questioni di loro personale interesse. Art. 44 - Le votazioni seguiranno per alzata e seduta le quante volte non si tratti di interessi o questioni di persone, nel qual caso la votazione avrà luogo a scrutinio segreto. Art. 45 -
Alle adunanze del Consiglio avranno diritto di intervenire tutti i Soci,
eccettuato il caso che si tratti di interesse loro personale. Art. 46 -
Il Consiglio assegna al Medico e al Segretario un'annua gratificazione
estensibile a L. 100.- Del Segretario Art. 26 -
Il Segretario, colla collaborazione del Vice Segretario, tiene la corrispondenza
che sarà firmata dal Presidente e da lui controfirmarla; è incaricato
della tenuta dei registri della Società e controfirma i mandati di pagamento;
mette in evidenza nella stanza della Società l'elenco dei Soci, i nomi
dei membri del Consiglio Direttivo e delle altre cariche della Società;
spedisce gli avvisi per le adunanze tanto dei Soci che Consiglio Direttivo,
enunciando gli oggetti da trattarsi; redige i processi verbali delle adunanze
del Consiglio Direttivo, di quelle generali dei Soci, ritirando sui primi
le firme del Consigliere Anziano; prepara il bilancio ed il rendiconto
annuale; ha voto consultivo in tutte le deliberazioni; tiene l'elenco
dei Soci effettivi, contribuenti, onorari; nota il movimento degli ammessi
e degli uscenti; disimpegna il carteggio, di qualunque specie ed eseguisce
in ogni cosa le disposizioni del Presidente. Del Cassiere Art. 48 -
Il Cassiere custodisce, sotto la sua responsabilità, gli effetti, i libretti
dei conti correnti, i titoli di rendita, i valori ed il contante a lui
affidato proveniente dalle entrate ordinarie e straordinarie della Società,
dal deposito dei privati risparmi e dei conti correnti con Istituti di
credito. Sarà obbligo del Cassiere tenere un registro giornale pel movimento
di cassa, credito e debito; uno scadenziario degli effetti in riscossione
ed in pagamento e tutti i registri occorrenti pel regolare servizio e
di presentarli ad ogni richiesta del Consiglio e dei Sindaci per la revisione
dei titoli e la verifica di Cassa, senza che possa opporre ragioni in
contrario. Dei Sindaci Art. 49 - I Sindaci, in numero di due effettivi e tre supplenti, vengono eletti dall'Assemblea, durano in carica un anno e possono essere rieletti. Procedono alla verifica di cassa a loro talento, esaminano e controllano i registri e gli atti tutti della Società, osservando se siano state eseguite le disposizioni statutarie e le deliberazioni del Consiglio e dell'Assemblea Art. 50 -
Alla fine di ogni anno rivedono i resoconti, apponendovi, se in regola,
il loro visto ed emettendo per iscritto un particolareggiato giudizio
sulla gestione, da comunicarsi all'Assemblea generale. Dei Visitatori Art. 51 -
I Visitatori vengono nominati dal Consiglio Direttivo, durano in carica
tre anni e possono essere rieletti. Art, 52 -
Essi verranno notiziati dei casi di malattia dai singoli Soci interessati. Art. 53 - Essi si rivolgeranno al Consiglio Direttivo per ogni eventuale insorgenza e dovranno, previo invito, intervenire alle sedute del Consiglio stesso allo scopo di porgere le informazioni di cui venissero richiesti. Del Medico Art. 54 -
Il Medico, eletto dal Consiglio, dura in carica tre anni e può essere
rieletto. Art. 55 -
Si presterà, dietro invito del Consiglio, all'esame dei Soci effettivi
e visiterà i Soci ammalati a richiesta dei medesimi o del visitatore,
rilasciando analogo certificato. Degli Esattori Art. 56 - Gli Esattori vengono nominati dal Consiglio, durano in carica tre anni e potranno essere riconfermati, sempreché il loro operato non abbia dato luogo a reclami. Art. 57 - E' in facoltà del Consiglio il loro licenziamento per gravi motivi. Art. 58 -
Gli Esattori hanno l'obbligo di portarsi da ciascun Socio possibilmente
una volta al mese onde riscuotere la tassa dovuta, rilasciando corrispondente
quietanza dal bollettario a matrice che sarà vidimato su ciascun foglio
dal Presidente. Effettueranno poi il versamento al Cassiere alla fine
di ogni mese. Art. 59 - Il Segretario, il Vice Segretario e Cassiere dipendono dal Consiglio Direttivo, il quale li nomina, ne determina lo stipendio, li sospende e revoca con la norma e nei casi stabiliti dal Regolamento. Assemblea Generale Art. 60 -
L'Assemblea generale sarà convocata ordinariamente due volte all'anno;
la prima alla fine di dicembre per la nomina delle cariche la seconda
entro il primo trimestre dell'anno per la approvazione del conto morale
e finanziario e per discutere sugli altri oggetti che verranno messi all'ordine
del giorno. Art. 61 - Nella domenica successiva alla nomina delle cariche, il Consiglio Direttivo della Società verrà convocato per la proclamazione degli eletti. Art. 62 - Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea generale è necessaria la presenza di un quinto almeno dei Soci effettivi e la maggioranza dei voti. Art. 63 - Nessuna carica nelle sedute consigliari nè in quelle dell'Assemblea, potrà farsi rappresentare da altro Socio. Art. 64 - Il Socio che desiderasse fare una proposta la cui trattazione fosse di competenza dell'Assemblea, dovrà almeno un mese prima della convocazione averla presentata all'ufficio di Presidenza per l'opportuna valutazione ed inserzione nell'ordine del giorno. Art. 65 - Qualora non trattisi di elezioni o di questioni di persone, le deliberazioni verranno prese per alzata e seduta, o per appello nominale a richiesta. Art. 66 - L'Assemblea generale ogni anno determinerà la somma da erogarsi per la cronicità di quei Soci che non potranno iscriversi alla Cassa Nazionale di Previdenza, tenuto fermo che la somma complessiva annua disponibile non ecceda il quarto del civanzo netto ricavato dalla Società nell'anno precedente. TITOLO
VIII Art. 67 -
La Società ha una bandiera propria coi colori nazionali e col simbolo
della fratellanza, da esporsi in occasione delle adunanze generali e quando
la Società sia solennemente rappresentata. Art. 68 -
La Società non potrà sciogliersi volontariamente, ma in caso di scioglimento
forzato il patrimonio Sociale, compresi i mobili, la libreria, i registri
e gli atti tutti della Società verranno affidati al Comune locale, a cui
sarà raccomandata la buona custodia ed amministrazione. Art. 69 -
Costituendosi una nuova Società operaia con gli stessi scopi ed indirizzo,
il patrimonio, la libreria e l'archivio passeranno di diritto alla nuova
Associazione dopo tre anni di sua esistenza, purchè riesca costituita
da un numero non inferiore a 200 Soci ed abbia accumulato un patrimonio
di almeno L. 3.000. Art. 70 - Per gli effetti degli articolo 69 e 70 (Nota: probabilmente è un errore e gli articoli che dovrebbero essere indicati dovrebbero essere il 68 e il 69), la Società si affida alla tutela e sorveglianza del Municipio locale. Art. 71 - Per eventuali modificazioni al presente Statuto l'Assemblea non potrà deliberare che coll'intervento di due terzi dei Soci iscritti e le deliberazioni non saranno valide se non avranno il suffragio di due terzi degli intervenuti. Funerali Art. 72 - La Società dovrà intervenire con una rappresentanza e con la propria bandiera all'accompagnamento in morte di un Socio, previa pubblicazione di analogo invito. TITOLO
IX Art. 73 - Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al presente Statuto. Art. 74 - Per tutti i casi non previsti o non stabiliti dal presente Statuto e relativo Regolamento, provvederanno speciali deliberazioni del Consiglio direttivo purché non contrarie ai principi generali ed allo scopo dello Statuto. Art. 75 - I Soci aventi oltre i 40 anni e sino ai 45 potranno essere ammessi pagando oltre le quote d'entrata e mensili stabilite per quelli effettivi, dai 25 ai 40 anni di cui all'art. 18 anche le seguenti contribuzioni straordinarie:
La tassa d'inscrizione e quella straordinaria per i Soci aventi oltre 40 anni, potranno venir pagate in sei mesi dalla data dell'approvazione dello Statuto. Art. 76 - Chi non si porrà in regola colla tassa d'inscrizione e quella straordinaria decadrà da Socio. Letto ed approvato dall'Assemblea generale in precedenza all'atto costitutivo il 26 aprile 1914. Preso atto del testo definitivo omologato dal Tribunale in seduta 7 giugno 1914 IL
PRESIDENTE ONORARIO
I
CONSIGLIERI
IL SEGRETARIO
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