Verbale
di Assemblea Generale Straordinaria del 14 novembre 2013
Allegato
"B" al Repertorio n. 17.322 Racc. 7.212 notaio Edoardo
Bernini - Montebelluna
Societa' Operaia di Mutuo Soccorso
LODOVICO BOSCHIERI
in Crocetta del Montello
--------------
STATUTO
Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede
–
1. Con atto rogato nello studio notarile del dott. Francesco Castagna
in Cornuda il 26 aprile 1914, numerodi repertorio 4346, e omologato
dal Tribunale di Treviso il 18 maggio 1914, e' stata costituita
una Societa' Operaia di Mutuo Soccorso in Crocetta Trevigiana con
la denominazione "Societa' Operaia di Mutuo soccorso Boschieri
Lodovico". Per il successivo mutamento del toponimo essa si
denomina ora "SOCIETA' OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO Lodovico Boschieri
in Crocetta del Montello".
2. La Societa'ha la propria sede legale in Crocetta del Montello,
Via Sant'Andrea 11.
3. La sede sociale potra' essere spostata solo con Delibera approvata
dall'Assemblea Generale Straordinaria dei Soci ed adottata con la
maggioranza prevista dal successivo art.19.
4. La Societa'ha durata senza prefissati limiti di tempo.
Art. 2 - Scopi della Societa' –
1. La Societa' e' apartitica ed aconfessionale, non ammette discriminazioni
di sesso, razza, lingua, nazionalita',religione, ideologia o credo
politico ed esclude qualsiasi fine di lucro.
2. I principi basilari su cui si fonda e che si rifanno a quelli
dettati dalla Legge 15 aprile 1886 n.3818 e successive in materia,
sono la solidarieta'morale ed il mutuo soccorso tra i Soci, anche
materiale, attuato in spirito di reciproca fratellanza.
3. La Societa' si propone i seguenti scopi:
a. Erogare nel rispetto del bilancio, nelle misure e secondo le
norme stabilite dall'Assemblea dei Soci:
- forme integrative di assistenza sanitaria gestite direttamente
o attraverso fondi integrativi sanitari, oppure partecipando a cooperative
o consorzi di Società di Mutuo Soccorso;
- forme di sussidio in caso di comprovata e urgente necessità,
premi di natalità, sussidi funerari o di malattia; - interventi
benefici a favore di persone o famiglie, anche se non Soci, e ad
enti, istituzioni ed associazioni socio-assistenziali.
b. Stipulare accordi o convenzioni per ottenere, a favore dei Soci,
facilitazioni e sconti per prestazioni di carattere sanitario, per
l'assistenza farmaceutica, termale o climatica ed inoltre con fornitori
di servizi diversi, negozi, supermercati e punti di vendita in genere,
secondo le norme che sono stabilite dal Consiglio d'Amministrazione;
c. Promuovere e sostenere iniziative, manifestazioni e istituzioni
che tendano al miglioramento morale, materiale, culturale ed artistico
dei ceti lavoratori;
d. Cooperare ai programmi di sviluppo delle attivita' lavorative
(specialmente nell'ambito industriale) e a piani finalizzati al
progresso economico dei ceti lavoratori. La Societa' si prefigge
inoltre:
e. Il mutuo soccorso di qualificazione: borse di studio, corsi d'aggiornamento
professionale, corsi propedeutici allo svolgimento di attivita'libero-professionali
o artigianali;
f. L'opera di assistenza a favore dei Soci nel disbrigo di pratiche
di carattere previdenziale, assistenziale, finanziario, fiscale
e legale.
g. Il mutuo soccorso del tempo libero e dello sport (gite, soggiorni
turistici, campeggi, attivita' sportive, ecc.).
4. La Societa', per il raggiungimento dei propri scopi e per meglio
coordinare la propria attivita', potra' aderire a Federazioni, Unioni
o Comitati aventi gli stessi fini. Potra' inoltre aderire a Consorzi
o Cooperative fra Societa' di Mutuo Soccorso per attivare, estendere
e potenziare le attivita' sociali o i fini mutualistici.
Art. 3 - Soci –
1. I Soci sono distinti in tre categorie: * Soci effettivi * Soci
onorari * Soci sovventori
2. Sono Soci effettivi coloro che, ammessi dal Consiglio di Amministrazione
con la procedura di cui ai successivi artt.4 e 5, adempiano ai doveri
loro prescritti dal presente Statuto e versino la quota per il tesseramento
annuale stabilita dall'Assemblea. Essi fruiscono di tutti i vantaggi
che la Societa' accorda ed hanno diritto all'elettorato attivo e
passivo dopo sei mesi dall'iscrizione.
3. Sono Soci Onorari coloro che l'Assemblea Generale dei Soci, per
deliberazione di almeno due terzi degli aventi diritto al voto,
riconosca benemeriti in modo eminente dell'Umanita', della Patria
e della Societa' per opere da essi compiute. Il loro numero non
potra' mai superare 1/10 (un decimo) di quello dei Soci effettivi.
La loro proclamazione avviene nel corso della riunione dell'Assemblea
di nomina.
4.Sono soci sovventori coloro che -a titolo di liberalita'- effettuano
elargizioni patrimoniali a favore della societa'. La loro proclamazione
segue le regole previste per i soci onorari.
5.I soci onorari ed i soci sovventori sono tali a titolo gratuito,
possono partecipare alle Assemblee Generali con diritto di intervento,
ma non godono del diritto di voto e non possono essere eletti.
Art. 4 - Ammissione dei Soci –
1. Alla Societa' possono essere ammessi, purche' in possesso dei
requisiti indicati dal presente Statuto, cittadini italiani o di
altro Stato appartenente alla U.E.. Possono essere ammessi anche
cittadini di Stati non appartenenti alla U.E., a condizione che
siano regolarmente residenti nel territorio italiano. In quest'ultimo
caso essi dovranno presentare documentazione idonea a comprovare
tale requisito.
2. Le domande d'ammissione a Socio devono essere presentate al Consiglio
di Amministrazione, su apposito modulo fornito dalla Presidenza.
3. La domanda di ammissione dovra' contenere le generalita' complete
del richiedente, la sua residenza, il domicilio postale e la sua
professione, nonche' la sottoscrizione della dichiarazione prevista
dalla Legge 31/12/1996, n. 675 e successive modificazioni ed integrazioni
sulla tutela dei dati personali.
4. La sottoscrizione della domanda di ammissione costituisce accettazione
di tutte le disposizioni del presente Statuto, dei regolamenti e
di ogni altra deliberazione degli organi sociali.
5. Per l'ammissione alla Societa' e' necessario:
a) non essere mai stato condannato per furto, truffa, attentato
ai buoni costumi ed in generale per titoli infamanti ed aver tenuto
sempre onesta condotta;
b) per i cittadini italiani, non aver impugnato le armi contro la
Patria o disertato dalle forze armate dello Stato Italiano;
c) ottenere dal Consiglio di Amministrazione, a scrutinio segreto,
la maggioranza dei voti.
6. Qualora la domanda fosse respinta, l'interessato potra' ricorrere
al Collegio Arbitrale della Societa', che esprimera'la decisione
definitiva ed inappellabile. 7. Possono essere ammessi anche Soci
minorenni. In tal caso essi non hanno diritto all'elettorato attivo
e passivo fino al compimento della maggiore eta'.
Art.5 -Espulsione, Decadenza, Dimissioni del
socio-
1. E' espulso dalla Societa' il socio che ricada nei casi contemplati
alle lettere a) e b) del quinto comma dell'art.4. E' inoltre espulso
il socio che abbia tenuto un comportamento lesivo nei confronti
della Societa', dei suoi Organi o dei suoi rappresentanti o per
inosservanza grave dello Statuto, di una delibera dell'Assemblea
o del Consiglio di Amministrazione.
2. La sanzione dell'espulsione e' comminata dal Collegio Arbitrale
con la procedura indicata al successivo art. 16.
3. Il socio espulso puo' essere riammesso nella societa' solo se
riabilitato o dichiarato ravveduto dal Collegio Arbitrale.
4. Il socio cessa di essere tale per dimissioni. Inoltre il socio
e' dichiarato decaduto dal Collegio Arbistrale per morosita' accertata
a sensi del punto 2 dell'art.6.
5. Il socio che perde tale qualifica per espulsione dalla Societa',
per la dichiarazione di decadenza o per proprie dimissioni non ha
diritto al rimborso delle quote sociali e non puo' vantare diritto
alcuno sul patrimonio sociale.
Art. 6 - Diritti e doveri dei Soci –
1. Ogni Socio effettivo all'atto dell'iscrizione deve pagare una
contribuzione per il tesseramento, il cui importo e' stabilito,
su proposta del Consiglio di Amministrazione, ogni anno per l'anno
successivo, dall'Assemblea dei Soci, che ha facolta' di aumentarlo
o diminuirlo nella misura richiesta da esigenze di bilancio o necessita'
di aggiornamento al valore della moneta.
2. La quota per il tesseramento annuale deve essere versata entro
il 28 febbraio di ogni anno, pena la decadenza dalla qualifica di
Socio.
3. In caso di comprovata indigenza in seguito a eventi luttuosi
o morbosi o a infortuni e disgrazie di varia natura il Socio puo'
essere temporaneamente esonerato dal Consiglio d'Amministrazione
di versare la quota di tesseramento annuale; il medesimo o la sua
famiglia possono ottenere, previa domanda opportunamente documentata,
uno speciale sussidio in via straordinaria e in relazione alle disponibilita'di
bilancio, sempre che non esistano diritti di qualsivoglia natura
di beneficio da parte di Enti assistenziali. In ogni caso il sussidio
non puo' avere carattere di regolare e illimitata continuita', ma
dovra' essere eccezionale e temporaneo.
Art. 7 - Patrimonio sociale –
1. La Societa' assolve ai suoi impegni con le entrate provenienti
dalle contribuzioni sociali, dai frutti di capitale, da tutti i
proventi derivanti dalle aziende speciali che la Societa' abbia
assunto o stia per assumere, da lasciti o donazioni, e da manifestazioni
varie da essa organizzate. Il patrimonio della Societa', cui appartiene
quale Ente Morale, e' costituito dai beni mobili ed immobili quali
risultano dal bilancio approvato dai soci in Assemblea Ordinaria
annuale.
2. Tutti i proventi dovranno essere impiegati nelle attivita' stautarie
socio-assistenziali della Societa' stessa, per il perseguimento
degli scopi di cui all'art. 2.
3. Il patrimonio sociale e' amministrato dal Consiglio di Amministrazione
nel modo che credera' piu' utile e conveniente per la Societa'stessa
e per il perseguimento degli scopi sociali.
4. Alla Societa' e' interdetto intraprendere operazioni aleatorie
o distrarre fondi a scopi diversi da quelli indicati nel presente
Statuto. 5. L'esercizio finanziario della Societa' decorre dal 1
gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
6.Il bilancio consuntivo corredato da una relazione degli amministratori
sull'andamento della gestione sociale e del Collegio Sindacale,
deve essere presentato all'approvazione dell'assemblea dei soci
entro il mese di marzo successivo alla scadenza dell'anno cui si
riferisce, come previsto al successivo art.9.
7.I lasciti e le donazioni fatti alla societa' per un fine determinato,
possono essere tenuti distinti dal patrimonio sociale e le rendite
derivanti saranno erogate in conformita' della destinazione fissata
dai soggetti che le hanno fatte.
Art. 8 - Organi Sociali –
1. Sono organi della Societa': * L'Assemblea Generale dei Soci;
* Il Consiglio di Amministrazione; * Il Presidente; * Il Collegio
dei Sindaci; * Il Collegio Arbitrale.
2. Ogni Socio non puo' contemporaneamente ne' ricoprire piu' di
una carica, ne' far parte di piu' Organi Collegiali.
3. Tutte le cariche sociali s'intendono a titolo onorifico e gratuito.
Sono ammessi solo rimborsi di spese sostenute nell'interesse della
Societa', purche' documentate. Sono tassativamente esclusi compensi
sotto qualsiasi forma o indennizzi per mancato guadagno.
4.L'Assemblea puo' procedere, in casi particolari e con delibere
motivate, alla nomina di uno o piu' Presidenti Onorari ai quali
non spetteranno comunque poteri istituzionali.
Art. 9 - Assemblea Generale dei Soci –
1. L'Assemblea Generale dei Soci e' sovrana e le sue deliberazioni,
validamente assunte, vincolano gli organi sociali ed i Soci.
2. L'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci e' convocata dal Presidente
del Consiglio d'Ammistrazione su delibera del Consiglio di Amministrazione
in carica, una volta l'anno, entro il 31 di marzo, per l'approvazione
del bilancio e delle relazioni che lo accompagnano a sensi dell'art.7,
punto 6., nonche' per discutere su ogni altro argomento posto all'ordine
del giorno; nella stessa seduta elegge gli Organi Collegiali (Consiglio
d'Amministrazione, Collegio dei Sindaci e Collegio degli Arbitri),
una volta che gli stessi siano venuti a scadere o sia necessario
provvedere al loro rinnovo.
3. L'Assemblea Generale Straordinaria dei Soci e' convocata ogni
qualvolta lo richieda l'interesse della Societa' o un quinto dei
Soci ne faccia motivata richiesta. Sono di esclusiva competenza
dell'Assemblea Straordinaria le delibere relative: -alla modifica
dello statuto Sociale; -allo scioglimento della societa' con la
nomina del o dei liquidatori.
4. L'avviso delle convocazioni Assembleari, contenente il luogo
-che potra' essere anche diverso dalla sede sociale-, la data e
l'ora di convocazione sia in prima che in seconda sessione, nonche'
l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, deve essere trasmesso
per iscritto ai Soci almeno 10 giorni prima della data stabilita,
ed anche affisso in luogo pubblico.
5. L'Assemblea e'presieduta dal Presidente del Consiglio, salvo
che la presidenza sia assunta da un Presidente onorario (di cui
all'art. 11 c. 3).
6. L'Assemblea, prima dell'inizio dei propri lavori, nomina un Segretario
che dovra'redigere il verbale della riunione, salvo il caso che
la funzione di segretario non debba essere assunta da un notaio.
I verbali Assembleari, raccolti ed inseriti nell'apposito registro
entro 30 giorni dalla data dell'Assemblea, dovranno essere firmati
dal Presidente dell'Assemblea, dal Segretario e, se nominati, dagli
scrutatori. I verbali saranno a disposizione dei Soci che vorranno
prenderne visione e presentare, entro il termine di 60 giorni dal
deposito del verbale, eventuali osservazioni.
7. Possono partecipare alle Assemblee Generali solo i Soci in regola
con il tesseramento dell'anno in cui sono convocate. In caso di
elezioni possono votare solo i Soci Effetivi maggiorenni iscritti
da almeno sei mesi.
8. Il Socio puo' farsi rappresentare da altro Socio, purche' munito
di delega scritta nel rispetto dell'art. 2372 del Codice Civile.
Ogni Socio non puo' essere portatore di piu' di una delega.
9. Salvo quanto disposto dall'art.19, l'Assemblea Generale dei Soci
e' validamente costituita in prima convocazione con la presenza
della meta' piu' uno dei Soci effettivi. In seconda convocazione,
da indire almeno un'ora dopo la prima, sara'validamente costituita
qualunque sia il numero degli intervenuti.
10. Salvo quanto previsto dall'art.19, le deliberazioni dell'Assemblea
Generale dei Soci sono validamente assunte con la maggioranza assoluta
dei presenti.
11. Qualora non trattisi di elezioni o di questioni di persone,
nel qual caso le votazioni devono avvenire per scheda segreta, le
deliberazioni sono approvate per alzata di mano o, a richiesta,
per appello nominale. 12. In caso di Assemblea nel corso della quale
si debba procedere al rinnovo delle cariche sociali, deve essere
costituito, prima della votazione, il Seggio elettorale, formato
da tre scrutatori nominati dall'Assemblea i quali designeranno tra
di loro il Presidente del seggio. Essi provvedono alla predisposizione
delle schede elettorali, alla loro convalida, alla verifica al diritto
di voto dei Soci e, dopo la chiusura della votazione, allo scrutinio
delle schede ed alla proclamazione degli eletti.
13. Il Consiglio di Amministrazione della Societa', il Collegio
dei Sindaci ed il Collegio Arbitrale eletti dovranno essere convocati
dal Presidente del Seggio per l'accettazione della carica e l'insediamento,
entro 30 giorni dalla data dell'elezione. La prima riunione del
Consiglio sara' presieduta, fino all'elezione del nuovo Presidente,
dal Consigliere neo eletto piu' anziano di iscrizione alla Societa';
in caso di parita' presiedera' l'adunanza il Consigliere piu' anziano
di eta'.
14. Il Socio che desidera fare una proposta la cui trattazione sia
di competenza dell'Assemblea dei Soci, dovra' presentarla al Consiglio
d'Amministrazione, per l'opportuna valutazione ed eventuale inserzione
nell'ordine del giorno, entro il 31 gennaio precedente l'Assemblea.
Art. 10 - Consiglio di Amministrazione e Comitato
di Presidenza –
1. Il Consiglio di Amministrazione della Societa' e', di norma,
composto da 15 membri, eccettuato quanto previsto al comma successivo.
2. L'Assemblea dei Soci, in sede elettiva, prima dell'apertura del
seggio e di procedere alle votazioni, puo' stabilire un diverso
numero dei Consiglieri da eleggere, che non potra' in nessun caso
essere inferiore a 9 ne' superiore a 25. Nel caso in cui l'Assemblea
non si avvalga di tale facolta', il numero dei Consiglieri sara'
quello stabilito al comma precedente.
3. La votazione per l'elezione del Consiglio di Amministrazione
avviene su lista unica comprendente, in ordine alfabetico, tutti
i Soci aventi diritto all'elettorato passivo.
4. Ogni Socio puo' votare, sull'apposita scheda, non piu' di dieci
candidati ed in ogni caso non oltre due terzi del numero dei membri
del Consiglio stabiliti dall'Assemblea. Nel caso in cui venga indicato
un numero di preferenze maggiore, la scheda verra' annullata.
5. Risultano eletti, nel numero stabilito, i Soci che hanno ottenuto
il maggior numero di voti. In caso di parita' di voti viene eletto
il piu' anziano di iscrizione alla Societa' ed in caso di ulteriore
parita' il Socio piu' anziano di eta'.
6. I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica quattro
anni, sono rieleggibili senza limitazioni temporali e sono responsabili
personalmente del loro operato.
7. Il Consiglio di Amministrazione, nella sua prima riunione dopo
l'elezione, provvede alla nomina, nel suo seno, con singole votazioni
per scheda segreta, di: * un Presidente; * due Vice Presidenti;
* un Segretario; * un Cassiere. Questi formano il Comitato di Presidenza.
8. Nel caso di dimissioni di una delle cariche del Comitato di Presidenza,
il Consiglio di Amministrazione provvedera' alla nuova nomina.
9. Il Consiglio di Amministrazione puo' scegliere il Segretario
ed il Cassiere anche tra i Soci fuori del Consiglio stesso. In questo
caso essi partecipano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione
e del Comitato di Presidenza con pareri consultivi e senza diritto
di voto.
10. Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri di ordinaria
e straordinaria amministrazione della Societa', l'esecuzione delle
deliberazioni dell'Assemblea, nonche' la promozione di ogni manifestazione
culturale, ricreativa, assistenziale o di ogni altro tipo ritenuta
necessaria al raggiungimento degli scopi della Societa'. Al Consiglio
spetta, inoltre, la predisposizione del bilancio consuntivo da presentare
all' Assemblea annuale.
11. Il Comitato di Presidenza cura l'attuazione delle deliberazioni
del Consiglio, provvede all'acquisto di materiali di consumo nei
limiti di spesa previsti dal bilancio preventivo e all'acquisto
di beni nei limiti di spesa che il Consiglio ritenga di fissare.
12. Il Comitato di Presidenza delibera inoltre, in caso di comprovata
urgenza e col voto favorevole della maggioranza dei componenti,
con i poteri del Consiglio su tutte le materie ad esso spettanti,
sottoponendo le decisioni al Consiglio stesso nella sua prima riunione.
13. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ogni qualvolta il
Presidente lo ritenga opportuno, oppure su richiesta sottoscritta
da almeno un terzo dei Consiglieri.
14. Il Consiglio e' legalmente costituito con la presenza della
maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni sono valide se
prese a maggioranza di voti dei presenti.
15. Le votazioni avvengono per alzata di mano purche'non si tratti
di interessi o questioni di persone, nel qual caso la votazione
avviene per scrutinio segreto. Nel caso in cui l'argomento in trattazione
riguardi uno dei membri del Consiglio presenti, questi deve abbandonare
la riunione sino al completamento della trattazione dell'oggetto.
16. All'adunanza del Consiglio hanno diritto a presenziare tutti
i Soci, eccettuato il caso che si tratti di interesse loro personale.
Essi devono tenere atteggiamento rispettoso e osservare il silenzio.
Potranno prendere la parola, in via eccezionale, solo se autorizzati
dal Presidente.
17. Il Consigliere che non interviene all'adunanza per tre volte
senza giustificato motivo, che deve essere riconosciuto dal Consiglio,
e' considerato dimissionario con effetto immediato.
18. Al Consigliere dimesso per assenze, come pure nel caso di dimissioni,
rinuncia o decesso di un Consigliere, subentra il primo dei non
eletti risultante dallo scrutinio della votazione dell'ultima Assemblea
elettiva e rimane in carica fino al termine del quadriennio sociale
di carica.
19. Nel caso in cui non sia possibile attingere all'elenco dei non
eletti, il Consiglio potra' cooptare un Socio. I membri del Consiglio
cooptati non potranno in nessun caso superare 1/5 del numero dei
componenti il Consiglio stesso.
20. Qualora manchino meno di sei mesi alla scadenza del mandato,
il membro decaduto, dimissionario o deceduto puo' non essere cooptato.
21. Qualora almeno la meta' piu' uno dei Consiglieri in carica presenti
contemporaneamente le dimissioni, ovvero qualora il numero dei dimissionari,
sommato a quello dei Consiglieri eventualmente cooptati, superi
la meta' piu' uno dei Consiglieri in carica, il Consiglio di Amministrazione
s'intendera' decaduto; in tale ipotesi si intenderanno decaduti
anche il Collegio dei Sindaci ed il Collegio Arbitrale. I tre Organi
Collegiali conserveranno comunque le loro rispettive funzioni -limitate
ai compiti ed adempimenti ordinari- fino alla nomina dei nuovi Organi
da parte dell'Assemblea Generale Ordinaria, che senza indugio dovra'
essere convocata entro 60 giorni, a cura del Presidente del Consiglio.
I nuovi Organi Sociali eletti dureranno in carica per quattro esercizi
sociali.
Art. 11 - Presidente –
1. Il Presidente rappresenta la Societa' nei confronti di terzi
ed anche in giudizio. Convoca, su deliberazione del Consiglio di
Amministrazione, e di regola presiede, salvo il caso che la presidenza
non venga assunta da un Presidente onorario, le Assemblee Generali
ordinarie e straordinarie dei Soci. Convoca e presiede le adunanze
del Consiglio di Amministrazione, con l'obbligo di far tenere l'invito
contenente l'ordine del giorno, almeno cinque giorni prima dell'adunanza,
salvo i casi di comprovata urgenza nei quali la convocazione potra'
essere fatta con un preavviso minimo di ventiquattro ore anche a
mezzo telefonico, fax o altro mezzo. Cura l'esecuzione delle deliberazioni
assunte; prende, nei casi d'urgenza e nell'interesse sociale, gli
opportuni provvedimenti di competenza del Consiglio con l'obbligo
di chiederne la ratifica nella sua prima adunanza. Sovrintende,
di concerto con il Cassiere, al buon andamento dell'amministrazione
del patrimonio sociale e vigila, coadiuvato dal Collegio Arbitrale,
sull'osservanza del presente Statuto. 2. Convoca, anche a mezzo
telefono, e presiede il Comitato di Presidenza. 3. I Presidenti
onorari possono intervenire e presiedere, in ragione di anzianita'di
nomina, le sedute dell'Assemblea Generale.
Art. 12 - Vice Presidenti –
1. I Vicepresidenti assistono il Presidente nella trattazione degli
affari ordinari ad esso delegati e sostituiscono il Presidente in
caso di assenza, impedimento o rinunzia alla carica, fino alla nomina
del nuovo Presidente. La priorita' nell'esercizio delle funzioni
e' dato dal numero di voti conseguiti in sede di nomina; in caso
di parita' dall'anzianita' di iscrizione alla Societa' e in caso
di ulteriore parita' dall'eta' angafica.
ART.13 - Segretario –
1. Il Segretario e' responsabile del funzionamento dell'ufficio
di segreteria e tiene la corrispondenza, la cui firma spetta al
Presidente. 2. Collabora con il Presidente per l'esecuzione delle
delibere del Consiglio e del Comitato di Presidenza e nel disimpegno
del carteggio di qualunque natura.
3. In caso di assunzioni, e' il capo del personale.
4. Mette in evidenza, nella Sede della Societa', l'elenco dei Soci
ed i nomi dei membri del Consiglio di Amministrazione e tutte le
altre cariche sociali.
5. Dirama gli avvisi di convocazione delle riunioni sia del Comitato
di Presidenza, sia del Consiglio di Amministrazione, sia dell'Assemblea
dei Soci, indicandone l'ordine del giorno.
6. Redige i verbali delle riunioni del Comitato di Presidenza e
del Consiglio di Amministrazione, che controfirma, curando di far
apporre su di essi la firma del Presidente.
7. Tiene l'elenco dei Soci effettivi, onorari e sovventori, sul
quale annota il movimento degli ammessi e degli uscenti, nonche'
il registro generale dei Soci e quello degli espulsi.
Art. 14 - Cassiere –
1. Il Cassiere sovrintende, in collaborazione con il Presidente
e con firma disgiunta, all'effettuazione di ogni operazione finanziaria,
alle attivita' patrimoniali ed amministrative compresi gli adempimenti
fiscali a carico della Societa'.
2. Predispone i bilanci e le relative relazioni da sottoporre all'approvazione
del Consiglio;
3. Custodisce, sotto la sua responsabilita', gli effetti, i libretti
di conti correnti, i titoli di rendita, il contante ed ogni altro
valore a lui affidato proveniente dalle entrate ordinarie e straordinarie
della Societa'.
4. E' suo obbligo tenere in perfetta regola tutti i registri ed
il giornale di cassa e presentarlo ad ogni richiesta del Consiglio
di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci per la revisione dei
titoli e la verifica di cassa, senza che possa opporre ragioni in
contrario.
Art. 15 - Collegio dei Sindaci –
1. I Sindaci - ove previsto da disposizioni di legge e comunque
in conformità alle stesse - in numero di tre effettivi e
due supplenti, sono eletti, nel caso di specifiche competenze professionali
anche tra i non Soci, dall'Assemblea Generale Ordinaria dei soci;
durano in carica quanto il Consiglio di Amministrazione anche in
caso di subentro per dimissioni o altra ragione, e sono rieleggibili.
2. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea.
3. I Sindaci devono essere invitati alle riunioni del Consiglio
di Amministrazione. Essi hanno diritto di parola ma non di voto.
4. Il Collegio dei Sindaci puo' di propria iniziativa procedere
alla verifica di cassa ed al controllo dei registri ed atti contabili
della Societa', verificando che siano state seguite ed osservate
le disposizioni statutarie in materia.
5. Deve, in ogni caso, essere convocato almeno una volta l'anno
per la verifica del conto consuntivo apponendovi, se regolare, il
visto di approvazione.
6. Esprime, in tale occasione, un particolareggiato giudizio sulla
gestione, che viene letto nella riunione dell'Assemblea Generale
dei Soci.
7. Di ogni controllo del Collegio deve essere redatto un verbale
da trasmettere al Presidente della Societa'. Il Collegio ha, inoltre,
l'obbligo di comunicare eventuali rilievi negativi anche all'Assemblea
Generale dei Soci ed e' sua facolta' adire direttamente al Collegio
Arbitrale.
8. Alle attivita' del Collegio dei Sindaci, per quanto non previsto
dal presente articolo, si applicano le norme dettate in proposito
dal Codice Civile.
9. Anche nel caso in cui i membri del Collegio dei Sindaci siano
non Soci, la carica s'intende a titolo onorifico ai sensi del precedente
Art. 8, comma 3.
Art. 16 - Collegio Arbitrale –
1. I membri del Collegio Arbitrale, in numero di tre effettivi e
due supplenti, sono eletti, nel caso di specifiche competenze professionali
o particolari requisiti morali anche tra i non Soci, dall'Assemblea
Generale Ordinaria dei Soci; durano in carica quanto il Consiglio
di Amministrazione anche in caso di subentro per dimissioni o altra
ragione, e sono rieleggibili.
2. Il Collegio Arbitrale, all'atto del suo insediamento, nomina,
nel proprio seno, il Presidente.
3. Il Collegio Arbitrale si pronuncia su ogni controversia che possa
insorgere tra la Societa' ed i Soci, oppure tra Soci, ricoprenti
o meno cariche sociali, su presentazione di ricorso oppure anche
di propria iniziativa.
4. Il ricorso al Collegio Arbitrale ha forma scritta e deve essere
sempre sottoscritto dalla persona che lo presenta, corredato di
ogni documento ritenuto idoneo a giustificarlo.
5. La comunicazione anonima non determina l'instaurazione del procedimento,
tranne il caso in cui, per la gravita' dei fatti segnalati, il Collegio
Arbitrale, con votazione unanime da tenersi entro 30 giorni dal
ricevimento della comunicazione, non la faccia propria.
6. Il Collegio deve pronunciarsi, sul ricorso, entro il termine
perentorio di novanta giorni dal ricevimento o dalla conoscenza
dei fatti che hanno dato origine al procedimento.
7. Il Collegio, nell'esercizio della sua attivita', opera senza
formalita' e decide secondo equita', dovendo tuttavia consentire
il piu' ampio contraddittorio ed esperire il tentativo di conciliazione
tra le parti; il verbale, sottoscritto dalle stesse parti in causa
e dai giudicanti, tiene luogo della decisione e non e'impugnabile.
Il Collegio deve, inoltre, motivare la decisione e comunicarla alle
parti.
8. Il Collegio Arbitrale e' competente per l'irrogazione delle seguenti
sanzioni:
a) Censura scritta;
b) Sospensione del Socio per un periodo non inferiore a tre mesi
e non superiore a ventiquattro mesi. Nel periodo di sospensione
il socio perde tutti i diritti riservati ai Soci e, nel caso questi
ricopra una carica sociale, questa gli viene inibita fino alla scadenza
della sospensione. Pendente la sospensione, inoltre, il Socio non
puo' nel caso di svolgimento di Assemblea elettiva, essere candidato
alle cariche sociali; c) Espulsione dalla Societa' che priva il
Socio di tutti i diritti inerenti alla qualifica con l'obbligo di
restituzione della tessera. Decorsi almeno tre anni dalla sanzione,
il Collegio Arbitrale, su richiesta motivata puo' riammettere nella
societa' il socio gia' dichiarato espulso o decaduto, previo parere
favorevole del Consiglio di Amministrazione.
9. Le sanzioni devono essere commisurate alla gravita' del fatto
contestato ed all'entita' del discredito subito dalla Societa',
fatto salvo in ogni caso il diritto della stessa al risarcimento,
del danno, anche morale, subito.
10 Anche nel caso in cui i membri del Collegio Arbitrale siano non
Soci, la carica s'intende a titolo onorifico ai sensi del precedente
Art. 8, comma 3.
Art. 17 - Diritto di accesso –
1. Ogni Socio ha diritto di esaminare, presso la sede, i libri contabili
e i documenti della Societa'.
2. Per poter esercitare tale diritto deve presentare, al Presidente,
apposita e motivata richiesta.
3. Entro trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda,
deve essere messa a disposizione del Socio la documentazione richiesta,
che puo' essere esaminata presso la sede della Societa', presente
il Presidente o, comunque, persona da questi delegata per la competenza
sulla materia e sulla documentazione oggetto della richiesta del
Socio.
Art. 18 - Bandiera –
1. La Societa' ha una Bandiera propria con i colori nazionali e
con il simbolo della fratellanza, da esporre in occasione delle
adunanze generali e quando la Societa' sia solennemente rappresentata.
2. La Bandiera e' affidata alla custodia del Consiglio.
3. La Societa' deve intervenire con una rappresentanza e con la
propria Bandiera all'accompagnamento in morte di un Socio.
Art. 19 - Statuto –
1. Le modificazioni al presente Statuto dovranno essere deliberate
dall'Assemblea straordinaria, validamente costituita in prima convocazione
con la presenza della maggioranza assoluta dei Soci aventi diritto
al voto, ed in seconda convocazione, da tenere almeno un'ora dopo
la prima, qualunque sia il numero dei Soci intervenuti col voto
favorevole dei due terzi dei presenti.
Art. 20 - Scioglimento –
1. In caso di scioglimento della Societa', deliberato dall'Assemblea
Generale dei Soci riunita in seduta straordinaria con le modalita'
di cui al precedente art.19, il patrimonio sociale, compresi i mobili,
la libreria, i registri e tutti gli atti della Societa', viene devoluto
ad altre società di mutuo soccorso ovvero ad uno dei fondi
mutualistici o al corrispondente capitolo del bilancio dello Stato
ai sensi degli articoli 11 e 20 della legge 31 gennaio 1992, n.
59.
Art. 21 - Norma finale –
1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, s'intendono richiamate
le vigenti disposizioni in materia.
F.to Tiziano Biasi
F.to Edoardo Bernini, Notaio (I.S.)