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Società Operaia di Mutuo Soccorso
"Lodovico Boschieri"

 
 
Lo Statuto vigente della S.O.M.S. (ex 2013)
 
 

Verbale di Assemblea Generale Straordinaria del 14 novembre 2013

Allegato "B" al Repertorio n. 17.322 Racc. 7.212 notaio Edoardo Bernini - Montebelluna
Societa' Operaia di Mutuo Soccorso
LODOVICO BOSCHIERI
in Crocetta del Montello
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STATUTO

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede –
1. Con atto rogato nello studio notarile del dott. Francesco Castagna in Cornuda il 26 aprile 1914, numerodi repertorio 4346, e omologato dal Tribunale di Treviso il 18 maggio 1914, e' stata costituita una Societa' Operaia di Mutuo Soccorso in Crocetta Trevigiana con la denominazione "Societa' Operaia di Mutuo soccorso Boschieri Lodovico". Per il successivo mutamento del toponimo essa si denomina ora "SOCIETA' OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO Lodovico Boschieri in Crocetta del Montello".
2. La Societa'ha la propria sede legale in Crocetta del Montello, Via Sant'Andrea 11.
3. La sede sociale potra' essere spostata solo con Delibera approvata dall'Assemblea Generale Straordinaria dei Soci ed adottata con la maggioranza prevista dal successivo art.19.
4. La Societa'ha durata senza prefissati limiti di tempo.

Art. 2 - Scopi della Societa' –
1. La Societa' e' apartitica ed aconfessionale, non ammette discriminazioni di sesso, razza, lingua, nazionalita',religione, ideologia o credo politico ed esclude qualsiasi fine di lucro.
2. I principi basilari su cui si fonda e che si rifanno a quelli dettati dalla Legge 15 aprile 1886 n.3818 e successive in materia, sono la solidarieta'morale ed il mutuo soccorso tra i Soci, anche materiale, attuato in spirito di reciproca fratellanza.
3. La Societa' si propone i seguenti scopi:
a. Erogare nel rispetto del bilancio, nelle misure e secondo le norme stabilite dall'Assemblea dei Soci:
- forme integrative di assistenza sanitaria gestite direttamente o attraverso fondi integrativi sanitari, oppure partecipando a cooperative o consorzi di Società di Mutuo Soccorso;
- forme di sussidio in caso di comprovata e urgente necessità, premi di natalità, sussidi funerari o di malattia; - interventi benefici a favore di persone o famiglie, anche se non Soci, e ad enti, istituzioni ed associazioni socio-assistenziali.
b. Stipulare accordi o convenzioni per ottenere, a favore dei Soci, facilitazioni e sconti per prestazioni di carattere sanitario, per l'assistenza farmaceutica, termale o climatica ed inoltre con fornitori di servizi diversi, negozi, supermercati e punti di vendita in genere, secondo le norme che sono stabilite dal Consiglio d'Amministrazione;
c. Promuovere e sostenere iniziative, manifestazioni e istituzioni che tendano al miglioramento morale, materiale, culturale ed artistico dei ceti lavoratori;
d. Cooperare ai programmi di sviluppo delle attivita' lavorative (specialmente nell'ambito industriale) e a piani finalizzati al progresso economico dei ceti lavoratori. La Societa' si prefigge inoltre:
e. Il mutuo soccorso di qualificazione: borse di studio, corsi d'aggiornamento professionale, corsi propedeutici allo svolgimento di attivita'libero-professionali o artigianali;
f. L'opera di assistenza a favore dei Soci nel disbrigo di pratiche di carattere previdenziale, assistenziale, finanziario, fiscale e legale.
g. Il mutuo soccorso del tempo libero e dello sport (gite, soggiorni turistici, campeggi, attivita' sportive, ecc.).
4. La Societa', per il raggiungimento dei propri scopi e per meglio coordinare la propria attivita', potra' aderire a Federazioni, Unioni o Comitati aventi gli stessi fini. Potra' inoltre aderire a Consorzi o Cooperative fra Societa' di Mutuo Soccorso per attivare, estendere e potenziare le attivita' sociali o i fini mutualistici.

Art. 3 - Soci –
1. I Soci sono distinti in tre categorie: * Soci effettivi * Soci onorari * Soci sovventori
2. Sono Soci effettivi coloro che, ammessi dal Consiglio di Amministrazione con la procedura di cui ai successivi artt.4 e 5, adempiano ai doveri loro prescritti dal presente Statuto e versino la quota per il tesseramento annuale stabilita dall'Assemblea. Essi fruiscono di tutti i vantaggi che la Societa' accorda ed hanno diritto all'elettorato attivo e passivo dopo sei mesi dall'iscrizione.
3. Sono Soci Onorari coloro che l'Assemblea Generale dei Soci, per deliberazione di almeno due terzi degli aventi diritto al voto, riconosca benemeriti in modo eminente dell'Umanita', della Patria e della Societa' per opere da essi compiute. Il loro numero non potra' mai superare 1/10 (un decimo) di quello dei Soci effettivi. La loro proclamazione avviene nel corso della riunione dell'Assemblea di nomina.
4.Sono soci sovventori coloro che -a titolo di liberalita'- effettuano elargizioni patrimoniali a favore della societa'. La loro proclamazione segue le regole previste per i soci onorari.
5.I soci onorari ed i soci sovventori sono tali a titolo gratuito, possono partecipare alle Assemblee Generali con diritto di intervento, ma non godono del diritto di voto e non possono essere eletti.

Art. 4 - Ammissione dei Soci –
1. Alla Societa' possono essere ammessi, purche' in possesso dei requisiti indicati dal presente Statuto, cittadini italiani o di altro Stato appartenente alla U.E.. Possono essere ammessi anche cittadini di Stati non appartenenti alla U.E., a condizione che siano regolarmente residenti nel territorio italiano. In quest'ultimo caso essi dovranno presentare documentazione idonea a comprovare tale requisito.
2. Le domande d'ammissione a Socio devono essere presentate al Consiglio di Amministrazione, su apposito modulo fornito dalla Presidenza.
3. La domanda di ammissione dovra' contenere le generalita' complete del richiedente, la sua residenza, il domicilio postale e la sua professione, nonche' la sottoscrizione della dichiarazione prevista dalla Legge 31/12/1996, n. 675 e successive modificazioni ed integrazioni sulla tutela dei dati personali.
4. La sottoscrizione della domanda di ammissione costituisce accettazione di tutte le disposizioni del presente Statuto, dei regolamenti e di ogni altra deliberazione degli organi sociali.
5. Per l'ammissione alla Societa' e' necessario:
a) non essere mai stato condannato per furto, truffa, attentato ai buoni costumi ed in generale per titoli infamanti ed aver tenuto sempre onesta condotta;
b) per i cittadini italiani, non aver impugnato le armi contro la Patria o disertato dalle forze armate dello Stato Italiano;
c) ottenere dal Consiglio di Amministrazione, a scrutinio segreto, la maggioranza dei voti.
6. Qualora la domanda fosse respinta, l'interessato potra' ricorrere al Collegio Arbitrale della Societa', che esprimera'la decisione definitiva ed inappellabile. 7. Possono essere ammessi anche Soci minorenni. In tal caso essi non hanno diritto all'elettorato attivo e passivo fino al compimento della maggiore eta'.

Art.5 -Espulsione, Decadenza, Dimissioni del socio-
1. E' espulso dalla Societa' il socio che ricada nei casi contemplati alle lettere a) e b) del quinto comma dell'art.4. E' inoltre espulso il socio che abbia tenuto un comportamento lesivo nei confronti della Societa', dei suoi Organi o dei suoi rappresentanti o per inosservanza grave dello Statuto, di una delibera dell'Assemblea o del Consiglio di Amministrazione.
2. La sanzione dell'espulsione e' comminata dal Collegio Arbitrale con la procedura indicata al successivo art. 16.
3. Il socio espulso puo' essere riammesso nella societa' solo se riabilitato o dichiarato ravveduto dal Collegio Arbitrale.
4. Il socio cessa di essere tale per dimissioni. Inoltre il socio e' dichiarato decaduto dal Collegio Arbistrale per morosita' accertata a sensi del punto 2 dell'art.6.
5. Il socio che perde tale qualifica per espulsione dalla Societa', per la dichiarazione di decadenza o per proprie dimissioni non ha diritto al rimborso delle quote sociali e non puo' vantare diritto alcuno sul patrimonio sociale.

Art. 6 - Diritti e doveri dei Soci –
1. Ogni Socio effettivo all'atto dell'iscrizione deve pagare una contribuzione per il tesseramento, il cui importo e' stabilito, su proposta del Consiglio di Amministrazione, ogni anno per l'anno successivo, dall'Assemblea dei Soci, che ha facolta' di aumentarlo o diminuirlo nella misura richiesta da esigenze di bilancio o necessita' di aggiornamento al valore della moneta.
2. La quota per il tesseramento annuale deve essere versata entro il 28 febbraio di ogni anno, pena la decadenza dalla qualifica di Socio.
3. In caso di comprovata indigenza in seguito a eventi luttuosi o morbosi o a infortuni e disgrazie di varia natura il Socio puo' essere temporaneamente esonerato dal Consiglio d'Amministrazione di versare la quota di tesseramento annuale; il medesimo o la sua famiglia possono ottenere, previa domanda opportunamente documentata, uno speciale sussidio in via straordinaria e in relazione alle disponibilita'di bilancio, sempre che non esistano diritti di qualsivoglia natura di beneficio da parte di Enti assistenziali. In ogni caso il sussidio non puo' avere carattere di regolare e illimitata continuita', ma dovra' essere eccezionale e temporaneo.

Art. 7 - Patrimonio sociale –
1. La Societa' assolve ai suoi impegni con le entrate provenienti dalle contribuzioni sociali, dai frutti di capitale, da tutti i proventi derivanti dalle aziende speciali che la Societa' abbia assunto o stia per assumere, da lasciti o donazioni, e da manifestazioni varie da essa organizzate. Il patrimonio della Societa', cui appartiene quale Ente Morale, e' costituito dai beni mobili ed immobili quali risultano dal bilancio approvato dai soci in Assemblea Ordinaria annuale.
2. Tutti i proventi dovranno essere impiegati nelle attivita' stautarie socio-assistenziali della Societa' stessa, per il perseguimento degli scopi di cui all'art. 2.
3. Il patrimonio sociale e' amministrato dal Consiglio di Amministrazione nel modo che credera' piu' utile e conveniente per la Societa'stessa e per il perseguimento degli scopi sociali.
4. Alla Societa' e' interdetto intraprendere operazioni aleatorie o distrarre fondi a scopi diversi da quelli indicati nel presente Statuto. 5. L'esercizio finanziario della Societa' decorre dal 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
6.Il bilancio consuntivo corredato da una relazione degli amministratori sull'andamento della gestione sociale e del Collegio Sindacale, deve essere presentato all'approvazione dell'assemblea dei soci entro il mese di marzo successivo alla scadenza dell'anno cui si riferisce, come previsto al successivo art.9.
7.I lasciti e le donazioni fatti alla societa' per un fine determinato, possono essere tenuti distinti dal patrimonio sociale e le rendite derivanti saranno erogate in conformita' della destinazione fissata dai soggetti che le hanno fatte.

Art. 8 - Organi Sociali –
1. Sono organi della Societa': * L'Assemblea Generale dei Soci; * Il Consiglio di Amministrazione; * Il Presidente; * Il Collegio dei Sindaci; * Il Collegio Arbitrale.
2. Ogni Socio non puo' contemporaneamente ne' ricoprire piu' di una carica, ne' far parte di piu' Organi Collegiali.
3. Tutte le cariche sociali s'intendono a titolo onorifico e gratuito. Sono ammessi solo rimborsi di spese sostenute nell'interesse della Societa', purche' documentate. Sono tassativamente esclusi compensi sotto qualsiasi forma o indennizzi per mancato guadagno.
4.L'Assemblea puo' procedere, in casi particolari e con delibere motivate, alla nomina di uno o piu' Presidenti Onorari ai quali non spetteranno comunque poteri istituzionali.

Art. 9 - Assemblea Generale dei Soci –
1. L'Assemblea Generale dei Soci e' sovrana e le sue deliberazioni, validamente assunte, vincolano gli organi sociali ed i Soci.
2. L'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci e' convocata dal Presidente del Consiglio d'Ammistrazione su delibera del Consiglio di Amministrazione in carica, una volta l'anno, entro il 31 di marzo, per l'approvazione del bilancio e delle relazioni che lo accompagnano a sensi dell'art.7, punto 6., nonche' per discutere su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno; nella stessa seduta elegge gli Organi Collegiali (Consiglio d'Amministrazione, Collegio dei Sindaci e Collegio degli Arbitri), una volta che gli stessi siano venuti a scadere o sia necessario provvedere al loro rinnovo.
3. L'Assemblea Generale Straordinaria dei Soci e' convocata ogni qualvolta lo richieda l'interesse della Societa' o un quinto dei Soci ne faccia motivata richiesta. Sono di esclusiva competenza dell'Assemblea Straordinaria le delibere relative: -alla modifica dello statuto Sociale; -allo scioglimento della societa' con la nomina del o dei liquidatori.
4. L'avviso delle convocazioni Assembleari, contenente il luogo -che potra' essere anche diverso dalla sede sociale-, la data e l'ora di convocazione sia in prima che in seconda sessione, nonche' l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, deve essere trasmesso per iscritto ai Soci almeno 10 giorni prima della data stabilita, ed anche affisso in luogo pubblico.
5. L'Assemblea e'presieduta dal Presidente del Consiglio, salvo che la presidenza sia assunta da un Presidente onorario (di cui all'art. 11 c. 3).
6. L'Assemblea, prima dell'inizio dei propri lavori, nomina un Segretario che dovra'redigere il verbale della riunione, salvo il caso che la funzione di segretario non debba essere assunta da un notaio. I verbali Assembleari, raccolti ed inseriti nell'apposito registro entro 30 giorni dalla data dell'Assemblea, dovranno essere firmati dal Presidente dell'Assemblea, dal Segretario e, se nominati, dagli scrutatori. I verbali saranno a disposizione dei Soci che vorranno prenderne visione e presentare, entro il termine di 60 giorni dal deposito del verbale, eventuali osservazioni.
7. Possono partecipare alle Assemblee Generali solo i Soci in regola con il tesseramento dell'anno in cui sono convocate. In caso di elezioni possono votare solo i Soci Effetivi maggiorenni iscritti da almeno sei mesi.
8. Il Socio puo' farsi rappresentare da altro Socio, purche' munito di delega scritta nel rispetto dell'art. 2372 del Codice Civile. Ogni Socio non puo' essere portatore di piu' di una delega.
9. Salvo quanto disposto dall'art.19, l'Assemblea Generale dei Soci e' validamente costituita in prima convocazione con la presenza della meta' piu' uno dei Soci effettivi. In seconda convocazione, da indire almeno un'ora dopo la prima, sara'validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.
10. Salvo quanto previsto dall'art.19, le deliberazioni dell'Assemblea Generale dei Soci sono validamente assunte con la maggioranza assoluta dei presenti.
11. Qualora non trattisi di elezioni o di questioni di persone, nel qual caso le votazioni devono avvenire per scheda segreta, le deliberazioni sono approvate per alzata di mano o, a richiesta, per appello nominale. 12. In caso di Assemblea nel corso della quale si debba procedere al rinnovo delle cariche sociali, deve essere costituito, prima della votazione, il Seggio elettorale, formato da tre scrutatori nominati dall'Assemblea i quali designeranno tra di loro il Presidente del seggio. Essi provvedono alla predisposizione delle schede elettorali, alla loro convalida, alla verifica al diritto di voto dei Soci e, dopo la chiusura della votazione, allo scrutinio delle schede ed alla proclamazione degli eletti.
13. Il Consiglio di Amministrazione della Societa', il Collegio dei Sindaci ed il Collegio Arbitrale eletti dovranno essere convocati dal Presidente del Seggio per l'accettazione della carica e l'insediamento, entro 30 giorni dalla data dell'elezione. La prima riunione del Consiglio sara' presieduta, fino all'elezione del nuovo Presidente, dal Consigliere neo eletto piu' anziano di iscrizione alla Societa'; in caso di parita' presiedera' l'adunanza il Consigliere piu' anziano di eta'.
14. Il Socio che desidera fare una proposta la cui trattazione sia di competenza dell'Assemblea dei Soci, dovra' presentarla al Consiglio d'Amministrazione, per l'opportuna valutazione ed eventuale inserzione nell'ordine del giorno, entro il 31 gennaio precedente l'Assemblea.

Art. 10 - Consiglio di Amministrazione e Comitato di Presidenza –
1. Il Consiglio di Amministrazione della Societa' e', di norma, composto da 15 membri, eccettuato quanto previsto al comma successivo.
2. L'Assemblea dei Soci, in sede elettiva, prima dell'apertura del seggio e di procedere alle votazioni, puo' stabilire un diverso numero dei Consiglieri da eleggere, che non potra' in nessun caso essere inferiore a 9 ne' superiore a 25. Nel caso in cui l'Assemblea non si avvalga di tale facolta', il numero dei Consiglieri sara' quello stabilito al comma precedente.
3. La votazione per l'elezione del Consiglio di Amministrazione avviene su lista unica comprendente, in ordine alfabetico, tutti i Soci aventi diritto all'elettorato passivo.
4. Ogni Socio puo' votare, sull'apposita scheda, non piu' di dieci candidati ed in ogni caso non oltre due terzi del numero dei membri del Consiglio stabiliti dall'Assemblea. Nel caso in cui venga indicato un numero di preferenze maggiore, la scheda verra' annullata.
5. Risultano eletti, nel numero stabilito, i Soci che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parita' di voti viene eletto il piu' anziano di iscrizione alla Societa' ed in caso di ulteriore parita' il Socio piu' anziano di eta'.
6. I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica quattro anni, sono rieleggibili senza limitazioni temporali e sono responsabili personalmente del loro operato.
7. Il Consiglio di Amministrazione, nella sua prima riunione dopo l'elezione, provvede alla nomina, nel suo seno, con singole votazioni per scheda segreta, di: * un Presidente; * due Vice Presidenti; * un Segretario; * un Cassiere. Questi formano il Comitato di Presidenza.
8. Nel caso di dimissioni di una delle cariche del Comitato di Presidenza, il Consiglio di Amministrazione provvedera' alla nuova nomina.
9. Il Consiglio di Amministrazione puo' scegliere il Segretario ed il Cassiere anche tra i Soci fuori del Consiglio stesso. In questo caso essi partecipano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato di Presidenza con pareri consultivi e senza diritto di voto.
10. Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Societa', l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea, nonche' la promozione di ogni manifestazione culturale, ricreativa, assistenziale o di ogni altro tipo ritenuta necessaria al raggiungimento degli scopi della Societa'. Al Consiglio spetta, inoltre, la predisposizione del bilancio consuntivo da presentare all' Assemblea annuale.
11. Il Comitato di Presidenza cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio, provvede all'acquisto di materiali di consumo nei limiti di spesa previsti dal bilancio preventivo e all'acquisto di beni nei limiti di spesa che il Consiglio ritenga di fissare.
12. Il Comitato di Presidenza delibera inoltre, in caso di comprovata urgenza e col voto favorevole della maggioranza dei componenti, con i poteri del Consiglio su tutte le materie ad esso spettanti, sottoponendo le decisioni al Consiglio stesso nella sua prima riunione.
13. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, oppure su richiesta sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri.
14. Il Consiglio e' legalmente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni sono valide se prese a maggioranza di voti dei presenti.
15. Le votazioni avvengono per alzata di mano purche'non si tratti di interessi o questioni di persone, nel qual caso la votazione avviene per scrutinio segreto. Nel caso in cui l'argomento in trattazione riguardi uno dei membri del Consiglio presenti, questi deve abbandonare la riunione sino al completamento della trattazione dell'oggetto.
16. All'adunanza del Consiglio hanno diritto a presenziare tutti i Soci, eccettuato il caso che si tratti di interesse loro personale. Essi devono tenere atteggiamento rispettoso e osservare il silenzio. Potranno prendere la parola, in via eccezionale, solo se autorizzati dal Presidente.
17. Il Consigliere che non interviene all'adunanza per tre volte senza giustificato motivo, che deve essere riconosciuto dal Consiglio, e' considerato dimissionario con effetto immediato.
18. Al Consigliere dimesso per assenze, come pure nel caso di dimissioni, rinuncia o decesso di un Consigliere, subentra il primo dei non eletti risultante dallo scrutinio della votazione dell'ultima Assemblea elettiva e rimane in carica fino al termine del quadriennio sociale di carica.
19. Nel caso in cui non sia possibile attingere all'elenco dei non eletti, il Consiglio potra' cooptare un Socio. I membri del Consiglio cooptati non potranno in nessun caso superare 1/5 del numero dei componenti il Consiglio stesso.
20. Qualora manchino meno di sei mesi alla scadenza del mandato, il membro decaduto, dimissionario o deceduto puo' non essere cooptato.
21. Qualora almeno la meta' piu' uno dei Consiglieri in carica presenti contemporaneamente le dimissioni, ovvero qualora il numero dei dimissionari, sommato a quello dei Consiglieri eventualmente cooptati, superi la meta' piu' uno dei Consiglieri in carica, il Consiglio di Amministrazione s'intendera' decaduto; in tale ipotesi si intenderanno decaduti anche il Collegio dei Sindaci ed il Collegio Arbitrale. I tre Organi Collegiali conserveranno comunque le loro rispettive funzioni -limitate ai compiti ed adempimenti ordinari- fino alla nomina dei nuovi Organi da parte dell'Assemblea Generale Ordinaria, che senza indugio dovra' essere convocata entro 60 giorni, a cura del Presidente del Consiglio. I nuovi Organi Sociali eletti dureranno in carica per quattro esercizi sociali.

Art. 11 - Presidente –
1. Il Presidente rappresenta la Societa' nei confronti di terzi ed anche in giudizio. Convoca, su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, e di regola presiede, salvo il caso che la presidenza non venga assunta da un Presidente onorario, le Assemblee Generali ordinarie e straordinarie dei Soci. Convoca e presiede le adunanze del Consiglio di Amministrazione, con l'obbligo di far tenere l'invito contenente l'ordine del giorno, almeno cinque giorni prima dell'adunanza, salvo i casi di comprovata urgenza nei quali la convocazione potra' essere fatta con un preavviso minimo di ventiquattro ore anche a mezzo telefonico, fax o altro mezzo. Cura l'esecuzione delle deliberazioni assunte; prende, nei casi d'urgenza e nell'interesse sociale, gli opportuni provvedimenti di competenza del Consiglio con l'obbligo di chiederne la ratifica nella sua prima adunanza. Sovrintende, di concerto con il Cassiere, al buon andamento dell'amministrazione del patrimonio sociale e vigila, coadiuvato dal Collegio Arbitrale, sull'osservanza del presente Statuto. 2. Convoca, anche a mezzo telefono, e presiede il Comitato di Presidenza. 3. I Presidenti onorari possono intervenire e presiedere, in ragione di anzianita'di nomina, le sedute dell'Assemblea Generale.

Art. 12 - Vice Presidenti –
1. I Vicepresidenti assistono il Presidente nella trattazione degli affari ordinari ad esso delegati e sostituiscono il Presidente in caso di assenza, impedimento o rinunzia alla carica, fino alla nomina del nuovo Presidente. La priorita' nell'esercizio delle funzioni e' dato dal numero di voti conseguiti in sede di nomina; in caso di parita' dall'anzianita' di iscrizione alla Societa' e in caso di ulteriore parita' dall'eta' angafica.

ART.13 - Segretario –
1. Il Segretario e' responsabile del funzionamento dell'ufficio di segreteria e tiene la corrispondenza, la cui firma spetta al Presidente. 2. Collabora con il Presidente per l'esecuzione delle delibere del Consiglio e del Comitato di Presidenza e nel disimpegno del carteggio di qualunque natura.
3. In caso di assunzioni, e' il capo del personale.
4. Mette in evidenza, nella Sede della Societa', l'elenco dei Soci ed i nomi dei membri del Consiglio di Amministrazione e tutte le altre cariche sociali.
5. Dirama gli avvisi di convocazione delle riunioni sia del Comitato di Presidenza, sia del Consiglio di Amministrazione, sia dell'Assemblea dei Soci, indicandone l'ordine del giorno.
6. Redige i verbali delle riunioni del Comitato di Presidenza e del Consiglio di Amministrazione, che controfirma, curando di far apporre su di essi la firma del Presidente.
7. Tiene l'elenco dei Soci effettivi, onorari e sovventori, sul quale annota il movimento degli ammessi e degli uscenti, nonche' il registro generale dei Soci e quello degli espulsi.

Art. 14 - Cassiere –
1. Il Cassiere sovrintende, in collaborazione con il Presidente e con firma disgiunta, all'effettuazione di ogni operazione finanziaria, alle attivita' patrimoniali ed amministrative compresi gli adempimenti fiscali a carico della Societa'.
2. Predispone i bilanci e le relative relazioni da sottoporre all'approvazione del Consiglio;
3. Custodisce, sotto la sua responsabilita', gli effetti, i libretti di conti correnti, i titoli di rendita, il contante ed ogni altro valore a lui affidato proveniente dalle entrate ordinarie e straordinarie della Societa'.
4. E' suo obbligo tenere in perfetta regola tutti i registri ed il giornale di cassa e presentarlo ad ogni richiesta del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci per la revisione dei titoli e la verifica di cassa, senza che possa opporre ragioni in contrario.

Art. 15 - Collegio dei Sindaci –
1. I Sindaci - ove previsto da disposizioni di legge e comunque in conformità alle stesse - in numero di tre effettivi e due supplenti, sono eletti, nel caso di specifiche competenze professionali anche tra i non Soci, dall'Assemblea Generale Ordinaria dei soci; durano in carica quanto il Consiglio di Amministrazione anche in caso di subentro per dimissioni o altra ragione, e sono rieleggibili.
2. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea.
3. I Sindaci devono essere invitati alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. Essi hanno diritto di parola ma non di voto.
4. Il Collegio dei Sindaci puo' di propria iniziativa procedere alla verifica di cassa ed al controllo dei registri ed atti contabili della Societa', verificando che siano state seguite ed osservate le disposizioni statutarie in materia.
5. Deve, in ogni caso, essere convocato almeno una volta l'anno per la verifica del conto consuntivo apponendovi, se regolare, il visto di approvazione.
6. Esprime, in tale occasione, un particolareggiato giudizio sulla gestione, che viene letto nella riunione dell'Assemblea Generale dei Soci.
7. Di ogni controllo del Collegio deve essere redatto un verbale da trasmettere al Presidente della Societa'. Il Collegio ha, inoltre, l'obbligo di comunicare eventuali rilievi negativi anche all'Assemblea Generale dei Soci ed e' sua facolta' adire direttamente al Collegio Arbitrale.
8. Alle attivita' del Collegio dei Sindaci, per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le norme dettate in proposito dal Codice Civile.
9. Anche nel caso in cui i membri del Collegio dei Sindaci siano non Soci, la carica s'intende a titolo onorifico ai sensi del precedente Art. 8, comma 3.

Art. 16 - Collegio Arbitrale –
1. I membri del Collegio Arbitrale, in numero di tre effettivi e due supplenti, sono eletti, nel caso di specifiche competenze professionali o particolari requisiti morali anche tra i non Soci, dall'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci; durano in carica quanto il Consiglio di Amministrazione anche in caso di subentro per dimissioni o altra ragione, e sono rieleggibili.
2. Il Collegio Arbitrale, all'atto del suo insediamento, nomina, nel proprio seno, il Presidente.
3. Il Collegio Arbitrale si pronuncia su ogni controversia che possa insorgere tra la Societa' ed i Soci, oppure tra Soci, ricoprenti o meno cariche sociali, su presentazione di ricorso oppure anche di propria iniziativa.
4. Il ricorso al Collegio Arbitrale ha forma scritta e deve essere sempre sottoscritto dalla persona che lo presenta, corredato di ogni documento ritenuto idoneo a giustificarlo.
5. La comunicazione anonima non determina l'instaurazione del procedimento, tranne il caso in cui, per la gravita' dei fatti segnalati, il Collegio Arbitrale, con votazione unanime da tenersi entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, non la faccia propria.
6. Il Collegio deve pronunciarsi, sul ricorso, entro il termine perentorio di novanta giorni dal ricevimento o dalla conoscenza dei fatti che hanno dato origine al procedimento.
7. Il Collegio, nell'esercizio della sua attivita', opera senza formalita' e decide secondo equita', dovendo tuttavia consentire il piu' ampio contraddittorio ed esperire il tentativo di conciliazione tra le parti; il verbale, sottoscritto dalle stesse parti in causa e dai giudicanti, tiene luogo della decisione e non e'impugnabile. Il Collegio deve, inoltre, motivare la decisione e comunicarla alle parti.
8. Il Collegio Arbitrale e' competente per l'irrogazione delle seguenti sanzioni:
a) Censura scritta;
b) Sospensione del Socio per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore a ventiquattro mesi. Nel periodo di sospensione il socio perde tutti i diritti riservati ai Soci e, nel caso questi ricopra una carica sociale, questa gli viene inibita fino alla scadenza della sospensione. Pendente la sospensione, inoltre, il Socio non puo' nel caso di svolgimento di Assemblea elettiva, essere candidato alle cariche sociali; c) Espulsione dalla Societa' che priva il Socio di tutti i diritti inerenti alla qualifica con l'obbligo di restituzione della tessera. Decorsi almeno tre anni dalla sanzione, il Collegio Arbitrale, su richiesta motivata puo' riammettere nella societa' il socio gia' dichiarato espulso o decaduto, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.
9. Le sanzioni devono essere commisurate alla gravita' del fatto contestato ed all'entita' del discredito subito dalla Societa', fatto salvo in ogni caso il diritto della stessa al risarcimento, del danno, anche morale, subito.
10 Anche nel caso in cui i membri del Collegio Arbitrale siano non Soci, la carica s'intende a titolo onorifico ai sensi del precedente Art. 8, comma 3.

Art. 17 - Diritto di accesso –
1. Ogni Socio ha diritto di esaminare, presso la sede, i libri contabili e i documenti della Societa'.
2. Per poter esercitare tale diritto deve presentare, al Presidente, apposita e motivata richiesta.
3. Entro trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda, deve essere messa a disposizione del Socio la documentazione richiesta, che puo' essere esaminata presso la sede della Societa', presente il Presidente o, comunque, persona da questi delegata per la competenza sulla materia e sulla documentazione oggetto della richiesta del Socio.

Art. 18 - Bandiera –
1. La Societa' ha una Bandiera propria con i colori nazionali e con il simbolo della fratellanza, da esporre in occasione delle adunanze generali e quando la Societa' sia solennemente rappresentata.
2. La Bandiera e' affidata alla custodia del Consiglio.
3. La Societa' deve intervenire con una rappresentanza e con la propria Bandiera all'accompagnamento in morte di un Socio.

Art. 19 - Statuto –
1. Le modificazioni al presente Statuto dovranno essere deliberate dall'Assemblea straordinaria, validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei Soci aventi diritto al voto, ed in seconda convocazione, da tenere almeno un'ora dopo la prima, qualunque sia il numero dei Soci intervenuti col voto favorevole dei due terzi dei presenti.

Art. 20 - Scioglimento –
1. In caso di scioglimento della Societa', deliberato dall'Assemblea Generale dei Soci riunita in seduta straordinaria con le modalita' di cui al precedente art.19, il patrimonio sociale, compresi i mobili, la libreria, i registri e tutti gli atti della Societa', viene devoluto ad altre società di mutuo soccorso ovvero ad uno dei fondi mutualistici o al corrispondente capitolo del bilancio dello Stato ai sensi degli articoli 11 e 20 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Art. 21 - Norma finale –
1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, s'intendono richiamate le vigenti disposizioni in materia.
F.to Tiziano Biasi
F.to Edoardo Bernini, Notaio (I.S.)